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Scheda pubblicata il 30/01/2021   e aggiornata il 30/01/2021


Il Consiglio di Stato (da ora in poi CdS) ha reso il Parere n° 1331 del 15 Luglio 2020, atto necessario per la conclusione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che viene formalmente deciso con DPR conforme al Parere ed ha valore sostanziale pari alle decisioni giurisdizionali del CdS.

Un alunno con disabilità aveva chiesto al Dirigente Scolastico (da ora DS) di una scuola superiore l’iscrizione; il DS, avendo riscontrato che l’alunno aveva ormai superato i 18 anni di età, ha rifiutato la sua iscrizione sulla base delle numerose ordinanze annuali sulle iscrizioni che vietano tali iscrizioni nei corsi del mattino, rinviando tali alunni ai corsi serali per adulti, in forza dell’interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n° 226 del 2001 (da ultimo vedi la scheda n° 650. Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 (C.M. 20651/20)).

Tale Sentenza aveva rigettato un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 14, comma 1, lettera c) della l. n° 104/92 che consente  agli alunni con disabilità di adempiere l’obbligo scolastico sino al compimento dei 18 anni di età, anche con una terza ripetenza.
In fatto un DS di scuola media aveva rifiutato la ripetenza ad un alunno con disabilità che poteva effettuare la terza ripetenza, ma aveva superato i 18 anni di età. A seguito di ciò era stata sollevata questione di legittimità costituzionale sull’art. 14 comma 1 lettera c) che, come formulato, avrebbe leso il diritto alla terza ripetenza.
La Corte aveva dichiarato non sussistere l’incostituzionalità, dal momento che l’alunno avrebbe potuto adempiere l’obbligo scolastico frequentando per la terza volta la terza media nei corsi serali per adulti, dal momento che era maggiorenne, con tutti i diritti di cui godono gli alunni con disabilità che frequentano i corsi del mattino; ed a tal proposito citava il D.M. n° 345 del 1997, che espressamente estende anche ai corsi per adulti gli stessi diritti dei corsi del mattino.

Sulla base di questa sentenza il Ministero aveva inserito nelle ordinanze annuali per le iscrizioni scolastica il principio secondo il quale gli alunni con disabilità ultradiciottenni dovessero sempre iscriversi ai corsi per adulti, vietando quindi le iscrizioni di questi alunni ai corsi del mattino.

Ora il CdS, con il Parere n° 1331/20 ha invece annullato il provvedimento del DS che rifiutava l’iscrizione dell’alunno, sulla base delle ripetute ordinanze ministeriali sulle iscrizioni e lo rimandava ad iscriversi ai corsi per adulti.

Il CdS osserva invece che oggetto della Sentenza n° 226/2001 non è il diritto o meno dell’alunno ultradiciottenne a frequentare o meno i corsi del mattino di scuola superiore, bensì il diritto ad effettuare una terza ripetenza in terza media per adempiere all’obbligo scolastico.
Pertanto il presupposto su cui si fondano le ordinanze sulle iscrizioni scolastiche è totalmente diverso da quello a base della sentenza della Corte Costituzionale, errato e comunque non può essere addotto a motivazione logica per vietare le iscrizioni agli alunni maggiorenni alle scuole superiori.
Conseguentemente il parere del CdS ha annullato il provvedimento contenente il rifiuto di iscrizione, ordinando all’amministrazione scolastica di iscrivere l’alunno ai corsi del mattino.

In vero decisioni simili  erano state ripetutamente pronunciate da numerosi TAR: TAR Campania-Napoli n° 4503/2013,  seguito dal TAR Sicilia-Palermo n° 2520/2013, quindi dal TAR Calabria-Reggio Calabria n° 17/2015, ed ancora dal TAR Sicilia-Catania n° 707/2017.

Tutte queste sentenze sono riportate dal Consiglio di Stato a riprova che c’era ormai giurisprudenza consolidata nelle decisioni di merito circa l’impossibilità giuridica ad avvalersi della Sentenza n° 226/2001 per negare l’iscrizione di uno studente ultradiciottenne ai corsi del mattino di scuola superiore.
Quindi questa decisione di legittimità del CdS chiarisce inequivocabilmente che la sentenza della Corte Costituzionale ha un oggetto diverso dal contenuto delle ordinanze ministeriali sull’obbligo degli studenti ultradiciottenni a frequentare solo i corsi per adulti.
Infatti quella sentenza riguardava esclusivamente l’adempimento dell’obbligo scolastico, che dopo i 18 anni di età deve essere realizzato solo nei corsi per adulti; invece le ordinanze ministeriali sulle iscrizioni scolastiche hanno un oggetto differente: il diritto degli alunni ultradiciottenni a frequentare le scuole superiori  come tutti i compagni e quindi nei corsi del mattino.
Pertanto questa decisione contenuta nel Parere del  CdS, che annulla il rifiuto di iscrizione ai corsi del mattino, è una novità.

L’Amministrazione scolastica, resistente al ricorso, è stata condannata alla rifusione delle spese di causa, in quanto soccombente.


OSSERVAZIONI

La decisione ineccepibile nella logica interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 226/2001, crea però un grave problema per l’Amministrazione scolastica, in quanto da ora in poi qualunque alunno ultradiciottenne con disabilità potrà legittimamente iscriversi alle scuole superiori del mattino e, se le loro iscrizioni venissero rifiutate in forza delle ordinanze ministeriali sulle iscrizioni, essi, promuovendo semplici ricorsi ai TAR, vedrebbero immediatamente accolti, già in via sospensiva, la loro richiesta di iscrizione alla frequenza dei corsi del mattino.
Ma vi è di più: non solo gli alunni ultradiciottenni con disabilità, ma anche quelli senza disabilità, avrebbero diritto a tale tipo di iscrizione, poiché limitare tale diritto ai soli studenti con disabilità,  in mancanza di una precisa norma di legge eccezionale, renderebbe tale divieto incostituzionale per contrasto con l’art. 3 comma 1  della Costituzione sull’eguaglianza formale di tutti i cittadini.

In vero è assai strano che il Ministero non abbia mai appellato le sentenze dei TAR segnalate dal CdS, poiché, in tal caso, la questione sarebbe stata risolta molti anni prima nel senso ora realizzato con questa decisione sul ricorso straordinario.

E la cosa si fa ancora più rischiosa per il Ministero, in quanto, se sulla base di questa decisione cominciano a fioccare ricorsi ai TAR, si avrà una crescente marea di ricorsi non solo di studenti con disabilità, ma anche di quelli senza disabilità; ed in tutti tali ricorsi, l’Amministrazione scolastica risulterà in tutti soccombente con gravi danni erariali.

Se poi qualcuno, invece di limitarsi ad impugnare i singoli rifiuti di iscrizione, decidesse di impugnare la prossima ordinanza sulle iscrizioni, allora si avrebbe una “tana libera tutti” che produrrebbe un altro problema che il Ministero credeva di aver superato col divieto sancito nelle annuali ordinanze sulle iscrizioni scolastiche.
Mi riferisco alla qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e del diritto allo studio dei compagni  senza disabilità.

Infatti la motivazione sottostante al divieto di iscrizione ai corsi del mattino di scuola superiore degli alunni con disabilità ultradiciottenni è l’opportunità che gli studenti di scuola superiore, normalmente di 15 anni al primo anno di frequenza, si troverebbero ad avere compagni con disabilità ventenni ed oltre, senza limiti di età e lo stesso potrebbe avvenire per studenti con disabilità di 15 anni che si troverebbero compagni di età superiore, talora anche molto superiore. Queste situazioni ledono la qualità dell’inclusione scolastica come è stata concepita dai pedagogisti e come era stata immaginata nella normativa secondaria conseguente.
La qualità dell’inclusione verrebbe violata nei due sensi, cioè sia che siano ultradiciottenni gli alunni con disabilità, poiché vivrebbero in classe con compagni più piccoli dai quali avrebbero pochi stimoli per la crescita psicologica e relazionale, sia nei confronti di studenti con disabilità quindicenni che verrebbero a trovarsi con compagni ultradiciottenni che non possono essere modelli per una loro serena inclusione.

Né si dica che il nostro ordinamento giuridico prevede la presenza di “pluriclassi”, cioè di classi in cui frequentano, quasi sempre in paesini di montagna o in piccole isole, alunni di diversa età. Infatti esse sono presenti solo in scuola dell’infanzia e primaria, nelle quali ancora la differenza di qualche anno di età non crea problemi, trovandosi tutti questi alunni in età evolutiva iniziale e quindi ancora con personalità non stabilizzata, come avviene per i maggiorenni. Inoltre tali pluriclassi sono previste da norme “eccezionali”, cioè da norme che non sono passibili di interpretazione analogica (ad es. per le classi di scuola superiore), come espressamente stabilito dall’art. 14 delle Disposizioni premesse al Codice civile.

Come si vede, in mancanza di una norma legislativa che superi questo vuoto normativo, vi saranno problemi organizzativi per le scuole e di inclusione di qualità per gli alunni con disabilità e per i loro compagni.

La motivazione posta a base della Sentenza n° 226/2001, come giustamente fa rilevare il Parere del CdS n° 1331/2020, era che la frequenza dei corsi serali per adulti era la più adatta a studenti con disabilità ultradiciottenni, poiché avrebbero frequentati con coetanei e ciò li preparava meglio ad inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.

La motivazione che il Ministero credeva potesse essere a base delle ordinanze che escludono l’iscrizione di alunni con disabilità maggiorenni ai corsi di scuola superiore del mattino è invece diversa ed altrettanto importante, poiché favorisce una normale coeducazione tra coetanei, fondamentale per la “crescita in autonomia” degli alunni con disabilità, come è sottinteso nell’art. 12 comma 3 della l. n° 104/92 , dove sono indicati gli obiettivi dell’inclusione scolastica, cioè la crescita in autonomia, negli apprendimenti, nella socializzazione e nelle relazioni. Tale criterio di rispetto della dignità degli alunni con disabilità è sotteso   anche all’impianto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la l. n° 18/09, che impone all’Italia di adeguare le sue norme ai principii della Convenzione.

Quindi, sia per il dovere di attuazione della Convenzione, sia per la necessità di adeguare la normativa ai principi pedagogici della coeducazione tra coetanei adolescenti o adulti, il Ministero dell’Istruzione, e per esso il Governo, dovrebbero immediatamente provvedere a  presentare un breve disegno di legge, prima dell’emanazione della prossima ordinanza sulle iscrizioni scolastiche, per vietare l’iscrizione alle scuole superiori di studenti ultradiciottenni con e senza disabilità, stabilendo il loro diritto a frequentare i corsi per adulti (dato che adulti sono), nei quali debbono essere assicurati agli studenti ultradiciottenni con disabilità tutti i diritti di cui godono gli studenti con disabilità minorenni che frequentano i corsi del mattino.


Vedi anche le schede:
650. Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 (C.M. 20651/20)
n° 108. Scuola dell’obbligo e alunni con disabilità ultradiciottenni (Sent. Corte Cost. 226/2001)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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