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Scheda pubblicata il 8/3/2021   e aggiornata il 8/3/2021


Il Ministero dell’Istruzione ha emanato le O.M. n° 52 e n° 53 entrambe del 3/3/2021, relative rispettivamente agli esami di Stato conclusivi delle scuole secondarie di primo grado (ex licenza media) e di secondo grado (ex maturità). Ovviamente , essendo ancora in corso la pandemia, le ordinanze rimodulano gli esami in modo diverso dalle tradizionali procedure prevista nel D.lgs. n° 62/2017.


O.M. n° 52/21 Esami conclusivi del Primo ciclo d’istruzione (ex licenza media)

Per la scuola secondaria di primo grado si prevede che gli esami si svolgeranno solo con colloqui orali, preceduti dalla compilazione di una tesina concordata col Consiglio di classe con assegnazione dell’argomento  agli alunni entro il 7 maggio e consegna dell’elaborato il 7 giugno.

I colloqui si svolgeranno in presenza, partendo dalla discussione dell’elaborato e proseguiranno sulle varie discipline.

Sono ammessi solo gli alunni con un giudizio di ammissione pari o superiore a 6 e privi di sanzioni disciplinari gravi.

L’effettuazione delle prove INVALSI, non è più condizione preliminare di ammissione agli esami.

Rimangono immutate le norme sugli esami dei privatisti e degli adulti, sempre con le stesse modalità previste per gli alunni interni.

Per chi non può partecipare in presenza per motivi di salute è prevista la possibilità dell’effettuazione delle prove a distanza.
Lo stesso vale nel caso un membro della commissione d’esame (costituita dai docenti del consiglio di classe e presieduta da un dirigente scolastico esterno alla scuola) si trovi nell’impossibilità di partecipare in presenza per motivi di salute e nel caso che le autorità sanitarie ritengano impossibili le prove in presenza a causa dell’acutizzarsi della pandemia.

Importante è l’art. 2 relativo alle prove dei candidati con disabilità (comma 7), degli alunni con DSA (comma 8), degli alunni con ulteriori BES (comma 9).

Per gli alunni con disabilità è confermato il principio che l’esame debba svolgersi sulla base degli obiettivi indicati nei propri PEI.
Rimane pertanto il diritto di tali alunni a conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione in caso di superamento delle prove d’esame, anche se differenziate da quelle dei compagni, perché tarate sugli obiettivi del proprio PEI.

Per gli alunni con DSA si conferma che l’esame deve svolgersi sulla base dei propri PDP.

Per quelli con ulteriori BES è confermato il divieto delle misure dispensative, mentre è rimane riconosciuto il diritto agli strumenti compensativi se adoperati durante l’anno scolastico.

È ribadito il principio che sui tabelloni non debba figurare alcun riferimento a tali modalità di svolgimento degli esami per tutti questi alunni.


O.M. n° 53/21 Esami conclusivi del Secondo ciclo d’istruzione (ex maturità)

Per gli esami conclusivi della scuola secondaria di secondo grado l’O.M. n° 53/21 conferma le norme fondamentali emanate negli anni precedenti l’espandersi della pandemia.
Vengono però modificate fondamentalmente le prove di esame.
Infatti vengono soppresse le prove scritte per i rischi di contagio.

Gli esami si svolgeranno in presenza, ma solo con un colloquio orale, che potrà essere anche svolto on-line qualora vi siano nuove disposizioni per il riacutizzarsi della pandemia o vi siano alunni che per contagio siano costretti a sostenere gli esami a distanza.
Lo stesso vale per qualche commissario che sia impossibilitato a partecipare in presenza, però solo ai lavori della commissione non in sede di esami; in tali casi, se l’assenza è di un solo giorno, la commissione deve sospendere i lavori; se assente per più giorni, il preside della scuola o il coordinatore della scuola paritaria nomina il commissario, mentre in caso di assenza forzata del presidente provvede alla nomina l’Ufficio Scolastico Regionale.

La commissione d’esame è presieduta da un presidente esterno alla scuola e da sei commissari interni facenti parte del consiglio di classe da esaminare (O.M. n° 54/21).

La prova d’esame prende avvio da un elaborato realizzato dal candidato su un tema delle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio proposto dal Consiglio di classe entro il 30 aprile e che deve essere consegnato dallo studente entro il 31 maggio.
Il colloquio prosegue quindi su un argomento relativo al programma di italiano e l’analisi di materiali interdisciplinari predisposti dalla commissione sul programma svolto durante l’anno.
Durante il colloquio il candidato dovrà anche relazionare sull’esperienza del Percorso delle Conoscenze Trasversali e dell’Orientamento (PCTO – ex alternanza scuola lavoro) e dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze previste sull’educazione civica.

In totale il colloquio deve durare circa 60 minuti.

L’art. 20 dell’O.M. n° 53/21 riguarda gli alunni con disabilità per i quali l’esame deve svolgersi sulla base del tipo di programmazione e degli obiettivi in dicati nel proprio PEI. Può quindi essere svolto con prove differenziate:

1. riconducibili a quelle ufficiali (se si è svolta una programmazione semplificata o per obiettivi minimi);

2. non riconducibili a quelle ufficiali (se si è svolta una programmazione differenziata).

Se il candidato supera positivamente le prove, nel primo caso consegue il diploma, mentre nel secondo caso riceve l’attestato con i crediti formativi maturati durante il suo percorso di studio.

Viene confermato il diritto dell’alunno con disabilità ad essere assistito durante l’esame da è  chi gli ha prestato assistenza durante l’anno, sia egli il docente per il sostegno che l’assistente per l’autonomia e la comunicazione.

Viene pure confermato che “agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo”.

L’art. 21 riguarda gli esami degli alunni con DSA, per i quali valgono le norme sempre applicate; così pure per gli alunni con ulteriori BES.

Sono confermate le norme sul calcolo del credito scolastico anche nel caso di PEI con prove non riconducibili a quelle ufficiali e tutte quelle sul divieto di indicazione sui tabelloni del tipo di prove  svolte.

È ribadito il diritto ad esami a distanza in caso di fragilità dell’alunno .


OSSERVAZIONI

E’ appena il caso di ricordare  per gli esami del Primo Ciclo che:

a) per gli alunni con disabilità il PEI deve essere formulato e svolto sulla base delle “sue effettive capacità”, come stabilito nell’art. 16 comma 2, della l. n° 104/92 e che, se  essi raggiungono gli obiettivi del loro PEI, dimostrando di aver realizzato progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, hanno diritto al diploma. Essi hanno diritto a prove differenziate e, se non si presentano agli esami, hanno diritto al rilascio dell’attestato coi crediti formativi maturati, che è titolo idoneo all’iscrizione alle scuole superiori al solo fine di conseguire altro attestato al termine degli studi.

b) Gli alunni  adulti con disabilità hanno diritto ad avvalersi durante l’anno, e quindi agli esami, dell’assistenza di un docente per il sostegno e/o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione.

c) Gli alunni con disabilità possono effettuare le prove da privatisti con tutte le garanzie in forza del decreto ministeriale del 13/12/1984.

d) È finalmente stata abrogata l’assurda norma che a partire dall’O.M. del 2017 vietava agli alunni con ulteriori BES di potersi avvalere durante gli esami degli strumenti compensativi, anche se utilizzati durante l’anno.

e) Non è stata invece ancora soppressa l’assurda ed illegittima norma introdotta nell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n° 62/17, secondo il quale  gli alunni con DSA che ottengano l’esonero completo dallo studio e dagli esami della lingua straniera, possano, ciò nonostante, acquisire il diploma. Ciò era vietato dalla normativa precedente, in linea con i principii generali del nostro ordinamento scolastico, secondo il quale per conseguire il diploma di licenza media occorre sostenere, sia pur con prove differenziate, tutte le prove ufficiali degli esami di Stato. Tale norma è ribadita per gli esami di maturità. Non si comprende in base a quale principio il Ministero l’abbia introdotta nel D.Lgs. n° 62/17 e non abbia ancora, a quattro anni di distanza, provveduto con atto di rango legislativo ad eliminare questa incredibile norma, contestata pure dalla AID (Associazione Italiana Dislessia).

Per gli esami del Secondo Ciclo che:

a) L’art. 20 dell’O.M. n° 53/21, quando ribadisce il principio che l’esame si deve svolgere sulla base del PEI, cita l’art. 10 del D.I. n° 182/20; tale citazione sembra  strana, dal momento che la circolare di trasmissione dello stesso D.I., Nota prot. n° 40 del 13/1/2021 precisa che tutta la normativa concernente il D.I. n° 182/2020 e relativi allegati si applica solo dal prossimo anno scolastico, ad eccezione di quanto previsto per i “pei provvisori”, che certamente non riguardano gli esami di maturità. Eppure questa citazione, apparentemente  insignificante ed un po’ anomala, offre invece lo spunto per un approfondimento. Infatti  l’art. 10 del D.I. n° 182/20 rinvia alle Linee Guida ad esso allegate nelle quali, a proposito proprio dei PEI cosiddetti “differenziati”, viene introdotta una notevole novità rispetto alla normativa contenuta nell’O.M. n° 90/01, abrogata dallo stesso D.I., e cioè la necessità, in caso di passaggio da un PEI cosiddetto “differenziato” ad uno “semplificato”, di sottoporre l’alunno, prima di iniziare a svolgere il PEI semplificato, a sostenere  prove integrative relative agli anni nei quali egli è stato valutato in base al suo PEI differenziato; se l’esito delle prove è positivo l’alunno può  iniziare a svolgere il PEI semplificato; in caso contrario, deve proseguire col PEI differenziato. Ora, se questa nuova norma dovesse applicarsi, come dice la Nota n° 40/21, la novità non potrebbe applicarsi già adesso agli attuali PEI differenziati. Ma non potrebbe neppure più applicarsi la vecchia norma dell’art. 15 dell’O.M. n° 90/01, che non prevedeva questa nuova fase preliminare al passaggio al PEI semplificato, perché abrogata dal D.I. n° 182/20. Come si esce da questo intoppo interpretativo? A mio sommesso avviso, deve lavorarsi, in chiave interpretativa, sul concetto di “interpretazione autentica”. La nuova norma è emanata dal Ministro dell’Istruzione, così come la vecchia norma era stata emanata dal Ministro dell’Istruzione. Pertanto  la nuova norma  è frutto dell’“interpretazione autentica” della vecchia norma, operata dallo stesso organo amministrativo che ha emanato le due norme, il quale ha esplicitato un’interpretazione logica che era implicita nella vecchia norma, in forza del principio generale che, nel nostro ordinamento giuridico che si fonda sul valore legale dei titoli di studio, chiunque non può essere ammesso a sostenere gli esami di Stato se non in forza di una valutazione che lo ammetta agli esami; e quindi qualunque candidato interno o privatista non può essere ammesso a sostenere gli esami se non ha una valida valutazione che, ininterrottamente, lo ammetta legalmente agli stessi. In conclusione, se la nuova norma è l’“interpretazione autentica” della vecchia operata immediatamente prima della sua abrogazione, essa, come per tutte le norme di interpretazione autentiche, retroagisce alla data della norma interpretata e quindi può essere validamente applicata, senza per ciò stesso, essere in conflitto con quanto stabilisce la Nota n° 40/21 circa l’applicabilità di tutte le norme allegate al D.I. n° 182/20 a partire dall’a.s. 2021/22, ad eccezione di quelle concernenti i pei “provvisori”.

b) Quanto agli alunni con disabilità privatisti, manca una norma esplicita di favore come quella contenuta nel DPR del 13/12/1984 per gli stessi alunni che chiedano di svolgere gli esami di licenza media. Non è pensabile che il sistema possa avere una lacuna tanto grave. Anche qui soccorre stavolta l’“interpretazione analogica”. Infatti  occorre ritenere che la norma contenuta nel DPR del 1984 per gli alunni con disabilità di scuola media, non sia una norma “eccezionale”, cioè scritta in deroga ai principii fondamentali del nostro ordinamento e quindi non passibile di interpretazione analogica per l’espresso divieto dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile. Infatti tale norma è  una norma applicativa del principio del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito dal nostro sistema giuridico a partire embrionalmente dall’art. 28 della l. n° 118/71 e quindi affermato inequivocabilmente con la sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e successive. Quindi la norma contenuta nel DPR del 1984 è una normale norma “speciale” e ,come tale, passibile di “interpretazione analogica” anche per le scuole secondarie di secondo grado.

c) Le due ordinanze richiamano in premessa la l. n° 41/20 che contiene la norma, assai criticata, che consentiva alle famiglie degli alunni con disabilità di poter, a causa della pandemia, essere dichiarati ripetenti per evitare la norma generale contenuta nelle ordinanze 9,10 e 11 del 2020 che imponevano la promozione automatica di tutti gli alunni all’anno successivo e, per quelli che dovevano sostenere gli esami finali, la loro ammissione indipendentemente dai voti ottenuti sino ad allora. Però, quella norma relativa alla possibilità di ripetenza generalizzata esclusivamente per gli alunni con disabilità, era chiaramente una norma che andava contro i normali ed universali criteri di valutazione che reggono il nostro sistema; pertanto era manifestamente una norma “eccezionale” e come tale non poteva e non può essere passibile di interpretazione analogica. Quindi ha fatto bene il nuovo Ministro Bianchi a non reiterarla nelle nuove ordinanze sugli esami. Ci si augura che, ove dovesse acutizzarsi la pandemia, a nessuno venga in mente di rispolverare quella norma nefasta per l’immagine degli alunni con disabilità.


Vedi anche le schede: n° n° 


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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