Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 19/07/2021 e aggiornata il 19/07/2021


Il TAR delle Marche con la sentenza n° 467 pubblicata il 7/6/2021 ha rigettato il ricorso di due famiglie che  avevano impugnato il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale aveva assegnato in una scuola secondaria di I grado solo tre classi prime per 75 iscritti, dei quali 2 con disabilità.

Le famiglie chiedevano la formazione di 4 classi, due delle quali di 20 alunni e le altre due rispettivamente di 17 e 18 allievi. Fondavano le loro richieste sull’art. 5, comma 2 del DPR n° 81/09 secondo il quale le prime classi frequentate da alunni con disabilità, di norma, sono costituite da non più di 20 alunni.

Il TAR ha rigettato il ricorso argomentando con l’art. 4, comma 1 dello stesso DPR, secondo il quale il limite al numero di alunni per classe può essere aumentato (ma anche diminuito) sino ad un massimo del 10%, cioè fino a 22.

Il TAR ha quindi precisato che era possibile costituire una classe con 21 alunni dei quali i due con disabilità e le altre due classi da 27 alunni ciascuna.
Motiva questa sua esposizione appellandosi all’art. 11 dello stesso DPR secondo il quale il massimo da raggiungere nelle classi di scuola secondaria  di I grado è di 27 alunni e ciò era proprio il caso della scuola in questione.

Comunque il TAR ha ritenuto di compensare le spese.


OSSERVAZIONI

La sentenza mostra come prima di ricorrere contro la formazione delle classi occorre vedere attentamente tutti gli articoli del DPR n° 81/09.
Infatti, come il TAR ha dimostrato, un’attenta lettura organica del decreto avrebbe evitato il ricorso.

E’ in oltre da osservare che, dopo l’abrogazione del D.M. n° 141/1999, operata con l’art. 24 dello stesso DPR n° 81/09, non esiste più un limite normativo al numero di alunni certificati con disabilità all’interno della stessa classe e quindi ne consegue che ormai è purtroppo possibile avere nella stessa classe più alunni con disabilità, anche se in situazione di gravità.
Prima del 2009 ciò era espressamente vietato dal D.M. abrogato che poneva invece il limite di un solo alunno con gravità nella classe o di due alunni di cui però almeno uno senza certificazione di gravità.
Se il ricorso fosse stato promosso prima dell’abrogazione, i ricorrenti avrebbero avuto certamente molte probabilità di vittoria.

Anzi deve riconoscersi la magnanimità del TAR nell’aver compensato le spese che, solitamente, seguono la soccombenza.


Vedi anche le schede:
285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)
389. Illegittimità di classi “pollaio” per violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306