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Scheda pubblicata il 27/07/2021 e aggiornata il 27/07/2021


Riproponiamo anche come Scheda AIPD l’intero approfondimento pubblicato con lo stesso titolo il 23/7/2021 sul sito della FISH www.handylex.org.
Questo Osservatorio Scolastico ha infatti provveduto alla sua stesura per il sito della FISH, essendo entrato a far parte del Centro Studi Giuridici della FISH in merito alle tematiche relative all’inclusione scolastica.

Rispetto al testo originale sono stati apportati alcuni piccoli aggiornamenti dovuti alla definitiva conversione in Legge del D.L. commentato.


Con il voto di fiducia prima alla Camera e poi al Senato il Decreto-Legge “Sostegni Bis”, n° 73/21 è stato convertito con modificazioni dalla L. n° 106/21.

Questo D.L., tra le altre cose, tenta di contemperare sia le esigenze del personale precario da anni e sia quello dei molti giovani che si accingono, per la prima volta alla carriera da insegnante.

Inoltre tende a “sanare” gli interessi contrastanti fra diversi gruppi di precari storici, come pure tra docenti immessi in ruolo dopo l’inizio dell’anno scolastico e supplenti, il cui allontanamento dalla sede a seguito dell’arrivo tardivo dei docenti immessi in ruolo, danneggerebbe la continuità didattica con gli alunni.

L’impresa di mettere tutte le parti d’accordo non era semplice, ma le novità introdotte negli articoli in esame mostrano grande attenzione al settore scuola e in particolare all’inclusione scolastica.
Non abbiamo ancora la cifra precisa, ma sembrerebbe che il contingente autorizzato dal MEF per le immissioni in ruolo si aggirerebbe intorno a 112.000 mila posti, di cui 81.000 sui posti comuni e 30.000 sul sostegno.

E’ evidente che i posti sul sostegno non sono sufficienti e che gli interventi non sono risolutivi in quanto i numeri sono di gran lunga inferiori a quelli necessari; tuttavia, si reputa  un’ottima spinta al comparto scuola se tali misure saranno seguite, nei prossimi anni, da interventi simili potrebbero portare ad buoni risultati.

Il lavoro di stesura del decreto legge è stato il frutto di un confronto con più parti, tra cui i sindacati e le associazioni, e ne è la prova l’accoglimento di diversi emendamenti di modifica del testo base e i tanti comma bis presenti nel testo della legge di conversione.

Entrando maggiormente nel merito al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti la questione proposta, è opportuno analizzare, preliminarmente,  l’articolo 59 del D.L. n° 73 del 2021, rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, che ha ottenuto la questione di fiducia alla Camera nella giornata del 14 luglio e quella del Senato il 23 luglio.

I commi da 1 a 9 presentano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguardano le immissioni in ruolo attraverso l’incremento della quota derivante dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nell’annualità 2018 e l’integrazione delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei.

Più nel dettaglio, al comma 1, la disposizione si limita a ribadire la legislazione vigente, salvo quanto previsto ai commi successivi e dispone che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2 la norma amplia i posti destinati e, con riferimento all’a.s. 2021/2022, incrementa dal 50 per cento al 100 per cento la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. n° 87/18-L. n° 96/18).

Invece la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n° 59/17), è incrementata dall’80 per cento al 100 per cento.
La norma non dovrebbe, pertanto, incidere sui posti autorizzati e determinerà soltanto uno scorrimento più rapido delle graduatorie.

Il comma 3 specifica che la disposizione inserisce nella graduatoria della procedura straordinaria tutti i soggetti che pur avendo superato la prova non sono stati inclusi nel numero dei vincitori.
Pertanto la graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020 (ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. n° 126/19-L. n° 159/19), è integrata con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta di concorso, ossia i cosiddetti idonei.

Semplificando possiamo sintetizzare che le e assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno da: GaE (Graduatorie ad Esaurimento dalle quali entra in ruolo, per ogni concorso ordinario o straordinario, un numero degli appartenenti a tali graduatorie sulla base di un solo concorso per titoli, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso);dalle graduatorie del concorso 2016 e dalle graduatorie del  concorso 2018.
A queste ultime graduatorie, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si aggiungeranno quelle del concorso straordinario di cui al D.D. n° 510 del 23 aprile 2020, integrate con tutti i candidati che sono risultati idonei.

Il comma 4 dispone in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, che al termine delle succitate operazioni, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano, quindi, dopo le ordinarie immissioni in ruolo (di cui ai commi da 1 a 3), fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. n° 498/20 e D.D. n° 499/20, saranno coperti dapprima con contratti a tempo determinato ai docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (art. 4, co. 6-bis, L. n° 124/1999), dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi “ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. 
Il Ministero procederà, quindi, all’assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS (Graduatorie Provinciali di Sostegno) di prima fascia posto comune e sostegno.
Per i soli docenti su posto comune è altresì richiesto che, entro l’anno scolastico 2020/2021, abbiano svolto, su posto comune, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.
E’ evidente, pertanto, che si tratta di una procedura utile esclusivamente sui posti vacanti e disponibili, autorizzati, che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie.

In sostanza, l’ultimo emendamento approvato, rispetto alla precedente formulazione dell’art. 59 comma 4, prevede l’eliminazione del requisito delle 3 annualità di servizio necessarie per le assunzioni dalla prima fascia GPS per posti di sostegno.
Tale requisito permane invece per le assunzioni da posto comune.

La modifica del testo del decreto, pertanto, introduce un’importante novità rispetto alla versione originale.
Di grande importanza è la possibilità che vengano stabilizzati gli insegnanti di sostegno che si siano specializzati, con il ciclo di TFA, entro il 31 luglio 2021; le cifre parlano dell’assunzione di almeno undicimila docenti di sostegno con contratto a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato di cui alla procedura straordinaria “è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi” (comma 5, art. 59 Decreto “Sostegni Bis”)  a differenza di quanto prevedevano altri concorsi in cui si poteva chiedere la sede anche in altre province.

L’articolo, al comma 6, dispone anche che nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono, altresì, il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 59/17, finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli  standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una  verifica finale.
Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare ed a questa accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. n° 107/15.

Il personale docente ed educativo in periodo di  formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito e la prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

I posti, di cui alla procedura straordinaria, sono assegnati con contratto a tempo determinato finché la procedura finale di valutazione dell’anno di prova, fondata su un esame disciplinare, stabilirà se quei docenti potranno essere confermati in ruolo o meno.

Si procederà all’assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.

Qualora l’anno di prova non fosse valutato in modo positivo, l’insegnante dovrà ripetere la prova stessa l’anno successivo, ma qualora fosse l’esame disciplinare a non produrre un buon risultato, la norma prevede la decadenza dell’intera procedura, rendendo impossibile la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.

Questa articolata soluzione supera il dibattito acceso tra quanti sostenevano l’immissione in ruolo senza alcuna prova selettiva e quanti invece chiedevano che si rispettasse la norma costituzionale dell’art. 97 della Costituzione circa la necessità di superamento di un concorso.
Qui, seguendo il principio introdotto già col D.Lgs. n° 59/17, la verifica del livello apprenditivo disciplinare è spostato a dopo l’immissione provvisoria in ruolo, che però deve essere confermata dall’esito delle prove al termine dell’anno di formazione in servizio, quindi con anticipazione dell’anno di prova rispetto al normale anno di prova dopo l’esito del concorso.

Il comma 9 disciplina, quindi, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili.

Al comma 9 bis si stabilisce che “in via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti dipartimentali n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici”.

Si tratta, quindi dell’indizione, di un nuovo concorso straordinario per docenti entro il 31 dicembre 2021, riservato ai precari: è questa una delle grandi novità della legge di conversione del Decreto “Sostegni Bis”.

I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva.
In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.  

I candidati potranno partecipare in un’unica regione e per un’unica classe di concorso.

La graduatoria sarà formata dal punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dal punteggio conseguito nella prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021.

Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola di dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, il comma 10 dell’articolo in esame, disciplina che le prove di detti concorsi si svolgano secondo le seguenti modalità semplificate:  il superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla.
La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
A seguire sarà necessario il superamento di una prova orale oltre che la valutazione dei titoli; verrà, quindi, formata una graduatoria nel limite dei posti messi a concorso.

Inoltre, viene introdotta una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La norma stabilisce, anche, che siano apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.
Il termine è  di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per la pubblicazione di un decreto ministeriale che, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplini le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.
Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi  sino all’esaurimento della graduatoria.

Il comma 14 dispone che in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 per  il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.

Le modalità di concorso applicate ai concorsi delle discipline STEM consisteranno in un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
La prova scritta sarà in digitale, ovvero computer-based, e si svolgerà nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consisterà in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti a seguire una prova orale.
La procedura non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate.
Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all’espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15.

Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili.
Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.
Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.

Orbene, fatta questa doverosa analisi del Decreto, quali potrebbero essere le conseguenze di tali misure sugli alunni ed alunne con disabilità alla ripresa delle lezioni a settembre?

Gli interventi strutturati all’interno del decreto legge, non risolvono la carenza di docenti specializzati sul sostegno e le criticità, ad oggi esistenti.
Tuttavia, il percorso più agile e semplificato per il loro reclutamento, al fine di garantire la presenza di un docente specializzato che sappia applicare le strategie più adeguate per la piena inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità, è un segnale forte di attenzione che, se sarà seguito negli anni successivi da interventi simili e mirati (ad esempio cicli di formazione e concorsi dedicati), potrebbe essere considerato il primo passo verso la risoluzione della carenza di organico.

E’ importante sottolineare che, anche, nell’articolo 58 del Decreto “Sostegni Bis” sono introdotte misure importanti per gli alunni e per le alunne con disabilità.

Ad esempio il rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica (art. 58, comma 1, lett. a), oppure l’attenzione riservata alla lettera d) del comma 1 nel quale “si tiene conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.
Per gli alunni con disabilità per i quali la didattica a distanza si è rivelata inutilizzabile, è da ritenere che continui a valere la normativa contenuta nella L. n° 41/20 relativa eccezionalmente, all’istruzione domiciliare di cui all’art. 16 del D.lgs n° 66/17.

Anche il comma 4 dell’art. 58 del D.L. n° 73/21 risulta interessante; infatti vengono stanziati 350 milioni di euro nel 2021 da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da destinare, tra le altre finalità, anche ad interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Importante è pure lo stanziamento di fondi a favore delle scuole paritarie specie dell’infanzia, le quali queste ultime costituiscono la maggior parte di tali scuole.
A proposito di tale finanziamento è da ritenere che tali fondi possano essere utilizzati per assicurare nelle scuole paritarie la nomina, a loro spese, di docenti per il sostegno e di assistenti per l’autonomia e la comunicazione a favore degli alunni con disabilità.
Infatti a seguito di talune sentenze della Cassazione (sent. Cass. n° 9966/17; sent. Cass. n° 10821/14) lo Stato non sarebbe tenuto a pagare i docenti per il sostegno nelle scuole paritarie, che quindi rimarrebbero a carico delle famiglie, qualora le scuole non vogliano accollarsi la relativa spesa.
A tali sentenze si aggiunge l’orientamento recente del TAR Lazio (sent. n° 2925/20) che ha ritenuto di estendere tale divieto anche per la nomina degli assistenti all’autonomia e la comunicazione.

In conclusione, il Decreto “Sostegni Bis” presenta numeri importanti e notevoli interventi relativamente alle assunzioni nel mondo della scuola con particolare attenzione all’assunzione di docenti specializzati; le misure, anche se non risolutive, potranno avere un buon effetto sull’inclusione scolastica degli alunni e alunne con disabilità.

Ovviamente un adeguato monitoraggio sarà necessario per avere un quadro più chiaro dopo che saranno quantificate le reali immissioni in ruolo sui posti di sostegno.


Vedi anche le schede:
556. Il decreto sulla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (D.Lgs. 59/17)
590. La legge di stabilità 2019 “cambia” in peggio il D.Lgs. n° 59/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n° 145/18)
574. Lo Stato non è obbligato ad assegnare alle scuole paritarie l’intero costo dei docenti per il sostegno (Sent. Cass. 9966/17)
475. Sostegno: la Cassazione riapre il dibattito tra scuole paritarie e statali (Cass. 10821/14)
657. Per il TAR Lazio gli alunni con disabilità delle scuole paritarie non hanno diritto all’assistente per l’autonomia e la comunicazione fornito gratuitamente dal proprio comune (Sent. 2925/20)


Salvatore Nocera
Emily Amantea
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