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Scheda pubblicata il 17/09/2021 e aggiornata il 17/09/2021


La famiglia di un alunno sordo segnante, cioè che necessitava dell’interprete gestuale della LIS, aveva chiesto alla propria scuola, come stabilito nel PEI, l’assegnazione di un interprete della lingua dei segni (LIS) per  tutta la durata delle lezioni, in quanto, senza tale assistente, egli non avrebbe potuto sentire e quindi comprendere e partecipare alle lezioni.

La scuola, sulla base delle disponibilità ricevute dalla Regione, aveva potuto assegnare solo 10 ore settimanali.

La famiglia si è rivolta al Tribunale civile di Roma con ricorso, chiedendo un provvedimento di urgenza, citando la Regione che, nel Lazio, è competente per l’assegnazione degli assistenti per la comunicazione per gli allievi ciechi e sordi delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Tribunale, data l’approssimarsi dell’inizio delle scuole e ritenuto sussistenti i due requisiti del rischio di una pronuncia tardiva e della forte probabilità della sussistenza del diritto dell’alunno, ha emanato un decreto presidenziale che ha concesso immediatamente quanto richiesto, rinviando ad un’udienza di fine Agosto per la trattazione del merito.

In tale udienza il Giudice ha confermato il provvedimento d’urgenza, condannando la Regione Lazio a fornire tutte le ore richieste per l’intera durata delle lezioni e condannando la stessa alla rifusione delle spese di causa (Ordinanza 17193/21).


OSSERVAZIONI

Ormai, specie dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16, questo tipo di ricorsi viene sempre accolto.

La Sentenza della Corte Costituzionale fà il paio con l’analoga sentenza n° 80/10 concernente il numero delle ore di sostegno.

Entrambe le sentenze affermano il principio che il nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, come quello del numero di ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, specie se indicato nel PEI, non può essere limitato o comunque ridotto per motivi di ristrettezze di bilancio.

Questo è ciò che comunemente si indica col concetto di “esigibilità” dei diritti.
Quando questi sono sanciti nelle norme di legge, specie se nella Costituzione, ed addirittura assistiti da sentenze della Corte Costituzionale, in caso di loro violazione, si ha la certezza che il loro rispetto venga assicurato con l’intervento del giudice.

E’ bene che le famiglie ne siano consapevoli ed è necessario che pure le pubbliche Amministrazioni, tenute per legge a certe prestazioni, ne abbiano notizia, in modo da evitare inutili contenziosi, stressanti per le famiglie e costosi per le Amministrazioni inutilmente ed illegittimamente resistenti.


Vedi anche le schede AIPD:
542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306