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Scheda pubblicata il 30/03/2022 e aggiornata il 07/06/2022


AGGIORNAMENTO DEL 7/6/2022

Il Ministero ha aperto sul proprio sito una sezione dedicata agli esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo Ciclo di istruzione dove si possono trovare la descrizione delle novità, notizie, norme, FAQ e commissioni: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/cosa-cambia.html


Il Ministero ha pubblicato il 14 marzo le O.M. n° 64/22 e n° 65/22 rispettivamente sugli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo.

Dalla notizia pubblicata sul proprio sito si evincono le novità per quest’anno che, ancora a causa dell’emergenza COVID, modificano in parte gli esami ordinari previsti dal D.Lgs. 62/17.

Esame del primo ciclo

Per l’Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica.

La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso alle prove.

L’Esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.

Esame del secondo ciclo

L’Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio.

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale.
Alle candidate e ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.
Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classicoMatematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari” (nella notizia del ministero è possibile scaricare l’elenco per tutti gli indirizzi di studio).

La predisposizione della seconda prova quest’anno sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria.
Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.
Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte.
Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova.

È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto).
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica.
Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

La valutazione finale resta in centesimi.

Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove.

Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.


OSSERVAZIONI

E’ appena il caso di ricordare  per gli esami del Primo Ciclo che:

a) per gli alunni con disabilità il PEI deve essere formulato e svolto sulla base delle “sue effettive capacità”, come stabilito nell’art. 16 comma 2, della l. n° 104/92 e che, se essi raggiungono gli obiettivi del loro PEI, dimostrando di aver realizzato progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, hanno diritto al diploma.
Essi hanno diritto a prove differenziate e, se non si presentano agli esami, concludono ugualmente il percorso con il rilascio dell’attestato coi crediti formativi maturati, che è titolo idoneo all’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado al solo fine di conseguire altro attestato al termine degli studi.

b) Gli alunni con disabilità hanno diritto ad avvalersi durante l’anno, e quindi agli esami, dell’assistenza di un docente per il sostegno e/o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione.

c) Gli alunni con disabilità possono effettuare le prove da privatisti con tutte le garanzie in forza del D.M. del 10/12/1984.

d) È stato esplicitato anche quest’anno che gli alunni con ulteriori BES possono avvalersi durante gli esami degli strumenti compensativi utilizzati durante l’anno. e) Non è stata invece ancora soppressa l’assurda ed illegittima norma introdotta nell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n° 62/17, secondo il quale gli alunni con DSA che ottengano l’esonero completo dallo studio e dagli esami della lingua straniera, possano, ciò nonostante, acquisire il diploma. Ciò era vietato dalla normativa precedente, in linea con i principii generali del nostro ordinamento scolastico, secondo il quale per conseguire il diploma di licenza media occorre sostenere, sia pur con prove differenziate, tutte le prove ufficiali degli esami di Stato. Tale norma è ribadita per gli esami di maturità. Non si comprende in base a quale principio il Ministero l’abbia introdotta nel D.Lgs. n° 62/17 e non abbia ancora, a cinque anni di distanza, provveduto con atto di rango legislativo ad eliminare questa incredibile norma, contestata pure dalla AID (Associazione Italiana Dislessia).

Per gli esami del Secondo Ciclo che:

a) L’art. 24 dell’O.M. n° 65/22 riguarda gli esami degli alunni con disabilità e riprende l’art. 20 del D.Lgs. n° 62/17.
Occorre anche fare riferimento all’art. 15 dell’
O.M. n° 90/01 relativamente ai PEI con programmazioni differenziate che danno diritto all’attestato dei crediti formativi.

b) Gli alunni con disabilità hanno diritto ad avvalersi durante l’anno, e quindi agli esami, dell’assistenza di un docente per il sostegno e/o di un assistente per l’autonomia e la comunicazione.

c) Quanto agli alunni con disabilità privatisti, manca una norma esplicita di favore come quella contenuta nel D.M. del 10/12/1984 per gli stessi alunni che chiedano di svolgere gli esami di licenza media. Non è pensabile che il sistema possa avere una lacuna tanto grave.
Anche qui soccorre stavolta l’“interpretazione analogica”. Infatti  occorre ritenere che la norma contenuta nel
D.M. del 10/12/1984 per gli alunni con disabilità di scuola media, non sia una norma “eccezionale”, cioè scritta in deroga ai principii fondamentali del nostro ordinamento e quindi non passibile di interpretazione analogica per l’espresso divieto dell’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile.
Infatti tale norma è  una norma applicativa del principio del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito dal nostro sistema giuridico a partire embrionalmente dall’art. 28 della l. n° 118/71 e quindi affermato inequivocabilmente con la sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e successive.
Quindi la norma contenuta nel
D.M. del 10/12/1984 è una normale norma “speciale” e, come tale, passibile di “interpretazione analogica” anche per le scuole secondarie di secondo grado.


Vedi anche le schede:
n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17

n° 560. I nuovi esami conclusivi del primo ciclo (DM 741/17 e CM 1865/17)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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