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Scheda pubblicata il 08/07/2022 e aggiornata il 08/07/2022


La Camera dei deputati ha approvato il 29 giugno la l. n° 79 di conversione con modificazioni del decreto-legge n° 36/22, per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) già approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso aprile.

Il provvedimento contiene anche le nuove regole per la formazione iniziale e continua e per l’assunzione dei docenti della scuola secondaria.

Di seguito riproponiamo la sintesi relativa alla parte scuola pubblicata sul sito del MI, rimandando al capo VIII del testo del DL n° 36/22 per tutti i dettagli.

LA SCHEDA

Percorsi certi per chi vuole insegnare. Una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo. Concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani ed evitando il formarsi di nuovo precariato. Questi i tre perni delle riforme approvate per la scuola.

La formazione iniziale e l’abilitazione

Con la legge di conversione approvata, si definiscono le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria.
Sono previsti:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale.
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale.
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva.

Il testo prevede, dunque, un preciso percorso di formazione iniziale, selezione e prova. Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea, oppure durante il percorso formativo, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo.
È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole.
Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. Saranno le Università a organizzare e gestire i percorsi di formazione.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale, per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare.
I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente.
In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso.
I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.
Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle, ma vogliono insegnare, potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso.
I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

La legge prevede anche la revisione delle attuali classi di concorso con la loro razionalizzazione e accorpamento.

La formazione continua e la Scuola nazionale

La formazione in servizio dei docenti sarà continua e strutturata, in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo.

Viene poi introdotto, dal decreto, un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi.
Saranno coinvolti docenti di ruolo e figure di sistema dedicate alla progettualità scolastica.
Questa formazione sarà su base volontaria per chi oggi è già di ruolo, diverrà obbligatoria per i neo-assunti, dopo l’adeguamento del contratto.
Sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita a seguito di una valutazione selettiva, è la cosiddetta formazione incentivata.
Criteri del sistema di incentivazione e il numero di ore aggiuntivo da svolgere saranno decisi in sede di contrattazione.

I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione, che viene istituita con il decreto approvato, e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità.
La Scuola, che fa parte delle riforme del PNRR, si occuperà anche dei percorsi di formazione di dirigenti e personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.


OSSERVAZIONI

La riforma è certamente innovativa rispetto all’attuale normativa che non prevedeva nulla per la formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria.
Però, sia consentito formulare alcune osservazioni circa il concetto di “inclusione”, che sembra coincidente solo col problema della dispersione scolastica, specie delle zone meridionali e con la necessità della formazione digitale.

Pur parlandosi più volte nel testo di inclusione degli alunni e studenti con disabilità, non si rinvengono norme idonee a fornire soluzioni efficaci.
Infatti:

1.

Per la formazione iniziale dei futuri docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, è previsto l’obbligo di frequenza di 60 crediti formativi universitari, la quale si conclude con un esame abilitante all’insegnamento.
Purtroppo di questi solo 10 crediti sono genericamente destinati alla pedagogia ed alla didattica; non è precisato quanti di essi saranno destinati alla pedagogia ed alla didattica speciale.
In proposito la FISH ha diramato il 4 luglio 2022 un comunicato stampa nel quale si denuncia che ciò non migliora in nulla l’attuale delega dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno con riguardo alla formulazione, gestione e verifica dei singoli PEI.
Tale deprecabile prassi era dovuta (e continuerà ad esserlo) alla inesistente formazione dei docenti curricolari sulle didattiche speciali.
Anzi è da supporre che la situazione si aggraverà ulteriormente con l’assurda obiezione alle nostre critiche che ormai è stata finalmente prevista la formazione iniziale dei docenti e quindi le denunce di delega non dovranno avere più senso.

2.

Ma anche per  La formazione iniziale degli attuali docenti curricolari le cose non migliorano; infatti per loro è prevista la formazione con soli 30 crediti formativi senza alcun riferimento ad un minimo destinato alla pedagogia e didattiche speciali.

3.

Come pure per la formazione sedicente “obbligatoria” in servizio, non c’è nulla da sperare.
Infatti è previsto che l’incentivazione di aumento di stipendio legato a detta formazione sia prevista solo per un numero minimo di docenti che abbiano dimostrato di averla positivamente acquisita, determinato dalla disponibilità di fondi stanziati annualmente.
Di fronte quindi ad un sistema simile ad una “lotteria” molti non saranno indotti a frequentare tale  formazione, poiché l’incentivazione non è un diritto di quanti abbiano superato positivamente il corso, ma rimessa al caso, con buona pace dell’”obbligatorietà” di formazione.
Ovviamente anche per i contenuti di tali corsi nulla si dice della pedagogia e delle didattiche speciali.

4.

Sulle carenze istituzionali della formazione iniziale ed in servizio è stringente la critica di “Tuttoscuola” nei suoi articoli del 4 luglio 2022, dimostrando che la prima non realizza una vera carriera dei docenti (come invece prevede il PNRR) e la seconda ha totalmente ignorato l’obbligatorietà.

5.

Il Comunicato stampa della SIPES e quello della FISH si concludono con l’auspicio che i decreti applicativi della nuova legge colmino le carenze lamentate, almeno relative all’inclusione degli alunni e studenti con disabilità.
Si concorda con questo auspicio, però solo un soprassalto ministeriale e parlamentare di attenzione per la tanto decantata, a parole, e disattesa nei fatti, qualità dell’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità,  potrà produrre un miracolo.
Il miracolo “laico” dimostrerebbe che contro il pessimismo della ragione riesce a prevalere l’ottimismo della volontà politica delle associazioni.


Vedi anche le schede:
n° 590. La legge di stabilità 2019 “cambia” in peggio il D.Lgs. n° 59/17 sulla formazione iniziale dei docenti (L. n° 145/18)
n° 556. Il decreto sulla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (D.Lgs. 59/17)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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