Scheda pubblicata il 28/04/2023 e aggiornata il 28/04/2023
La Corte Costituzionale con Sentenza n° 71 del 23 febbraio 2023, depositata il 14 aprile 2023, ha rigettato per inammissibilità il ricorso della Regione Liguria per l’annullamento della L. n° 234/21, art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, relativamente all’erogazione di contributi statali sul fondo di solidarietà comunale con vincolo di destinazione per il potenziamento degli asili-nido frequentati da bambini con disabilità che si avvalgono del trasporto gratuito.
La Regione Liguria aveva impugnato gli articoli della norma citata per contrasto alla Costituzione, in particolare:
- all’art. 5, violando il principio autonomista;
- all’art. 119, comma 1, per l’ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali;
- all’art. 119, comma 3, che escluderebbe vincoli di destinazione per il fondo perequativo, prevedendo che questo vada ripartito secondo il criterio della minore capacità fiscale per abitante;
- all’art. 119, comma 4, poiché il vincolo di destinazione introdotto «sottrarrebbe risorse destinate a garantire l’integrale esercizio delle funzioni in favore della generalità degli enti locali»;
- all’art. 119, comma 5, in quanto l’intervento previsto in favore di determinati comuni potrebbe giustificarsi «solo nell’ambito di tale forma “speciale” di perequazione e non certamente attraverso quella di carattere generale».
In parole povere, la Regione denunciava il fatto che lo Stato, nell’assegnazione dei contributi, avesse indicato le finalità per le quali erano destinati, mentre l’art. 119, comma 3 della Costituzione stabilisce che i contributi statali non sono soggetti a vincoli di destinazione.
Solo il comma 5 prevede la possibilità di indicare vincoli, ma solo per casi specifici e non in via generale. La sentenza è molto articolata e tecnicamente complessa.
Per semplificare, si precisa che la Corte, pur ritenendo fondate le motivazioni del ricorso, non lo ha accolto, perché in esso la Regione chiedeva alla Corte di modificare gli articoli impugnati, eliminando i vincoli di destinazione ed indicando che i fondi dovessero essere destinati ad altri fini, e cioè “da ripartire secondo la regola «consistente, segnatamente, nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».”
La Corte ha osservato che in tal modo essa si sarebbe sostituita alla volontà discrezionale del legislatore, non consentita, dovendosi limitare solo a dichiarare l’illegittimità delle norme che contrastano con la Costituzione.
Ma non solo; ha inoltre osservato che la rimodulazione auspicata dalla Regione, in effetti, non è l’unica modalità con la quale è possibile rimediare al contrasto di un vincolo di destinazione sulle risorse inserite nel fondo di solidarietà comunale.
Le modalità con cui ciò può avvenire sono molteplici, senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata o adeguata e, in particolare, queste possono essere individuate dal legislatore senza compromettere quel percorso di definizione e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sulla cui necessità, in più occasioni, la Corte ha insistito (Sentenze n° 220/21, n° 197/19 e n° 117/18).
OSSERVAZIONI
1.
La decisione è interessante perché precisa bene i compiti della Corte rispetto al Parlamento.
Però il ricorso dovrebbe stimolare le preoccupazioni delle Associazioni delle persone con disabilità.
Infatti, questo rigetto del ricorso non impedisce alla Regione di tornare a riproporre il ricorso, limitandosi però solo alla richiesta di declaratoria dell’illegittimità costituzionale delle norme che pongono vincoli di destinazione.
Le Associazioni, in forza di questa sentenza, dovrebbero chiedere al Governo che le prossime volte nell’assegnare fondi col vincolo di destinazione a favore dei diritti delle persone con disabilità dovrebbe applicare il comma 5 e non il comma 3 dell’art. 119 della Costituzione.
2.
Il ricorso inoltre evidenzia, se ve ne fosse bisogno, l’estrema complicazione che la normativa sul federalismo fiscale comporta nei rapporti tra Stato e Regioni rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini, con particolare ai livelli essenziali delle prestazioni relative a diritti che debbono essere fruiti in modo eguale da tutti su tutto il territorio nazionale.
Infatti le motivazioni della Regione ricorrente hanno avanzato perplessità nel caso di specie, rispetto all’applicazione dell’art. 117, comma 2, lettera “m” della Costituzione rispetto ai livelli essenziali dei LEP.
Comunque, se la Regione non dovesse tornare ad impugnare la normativa sui contributi per gli asili nido dei bambini con disabilità che si avvalgono del trasporto gratuito, le norme, pur se censurabili, rimangono in vigore.
E’ però necessario essere vigili e non dormire sugli allori.
Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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