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Scheda pubblicata il 17/07/2023 e aggiornata il 17/07/2023


Il Tribunale civile di Latina con ordinanza del 29 Giugno 2023 ha dichiarato la discriminazione indiretta operata dalla Regione Lazio nei confronti di due alunni pluriminorati frequentanti la scuola primaria ai quali è stata negata per l’a.s. 2022/23 la contemporanea assistenza per l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), in aggiunta a quella per gli alunni con disabilità sensoriale (nel caso specifico la Lingua Italiana dei Segni per i sordi “segnanti”, che sono diversi dai sordi “oralisti” per i quali tale tipo di comunicazione non è necessario, trattandosi di persone con protesi acustiche o con impianto cocleare).

Questi due alunni con sindrome di Down e disabilità uditiva, hanno entrambi anche una compromissione della comunicazione.
Per questo motivo
già usufruivano dell’assistenza sensoriale uditiva e, dall’a.s. 2020/21, anche dell’assistenza per la CAA.
Entrambe queste figure sono fornite dalla Regione Lazio in tutti gli ordini di scuola.

Per l’anno scolastico 2023/24 però si sono visti confermare dalla Regione Lazio solo l’assistenza per la disabilità uditiva e non anche quella per la CAA.

A seguito di ciò le famiglie hanno interposto ricorso per discriminazione al Tribunale civile contro la Regione, chiedendo pure, ai sensi dell’art. 700 del Codice di procedura civile, la “disapplicazione” del provvedimento di diniego di conferma della CAA, che è stato impugnato.

Il Tribunale, dopo un’ampia disamina della Giurisprudenza sulla propria competenza in materia di discriminazione quando il PEI dell’alunno indichi chiaramente il numero di ore di assistenza da assegnare, constatato che i PEI dei due alunni indicavano, motivandole, sia il numero di ore necessarie di assistente per la disabilità uditiva che quelle per la CAA, ha condannato per discriminazione indiretta la Regione Lazio per la mancata conferma anche dell’assistenza alla CAA.

La decisione del Tribunale si fonda sull’accertamento di alcune situazioni di fatto e cioè:

– le linee guida della Regione Lazio per l’assegnazione delle ore di assistenza alle disabilità sensoriali emanate nell’aprile 2022 e quelle per l’assistenza per la CAA emanate nel giugno dello stesso anno, entrambe relative all’a.s. successivo, oggetto della causa, non contengono alcun divieto esplicito di cumulo o alcuna affermazione di alternatività tra i due tipi di assistenza.
Tanto è vero che i due alunni avevano fruito di entrambi i tipi di assistenza nei due anni scolastici precedenti.

– Per giustificare il suo diniego per quest’ultimo a.s., la Regione sostiene che vi sarebbe alternatività tra i due tipi di assistenza da concedere, senza però che ciò risulti da qualunque atto amministrativo regionale.

Pertanto il rifiuto della duplice assistenza si configura come discriminazione indiretta, derivata da un comportamento omissivo della Regione.

Il Tribunale, invece, ha preso atto del fatto che solo le nuove Linee Guida regionali, emanate nel giugno 2023 per l’assistenza alle disabilità sensoriali e alla CAA per l’a.s. 2023/24, esplicitano chiaramente il divieto di cumulo di questi due tipi di assistenza, ma, nel fissare l’alternatività tra esse, dichiarano pure che l’assistenza per la disabilità uditiva comprende già anche l’utilizzo della CAA, laddove l’alunno ne avesse bisogno.

Dal momento che la Regione a fine marzo 2023 ha accolto la richiesta delle famiglie, assegnando ai due alunni un numero di ore di CAA fino alla fine di quest’anno scolastico, il Tribunale ha “dichiarata cessata la materia del contendere sull’istanza per provvedimento d’urgenza”, ma ha comunque condannato la Regione al risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza inferta agli alunni per i mesi anteriori a marzo, a causa della violazione del loro diritto allo studio costituzionalmente protetto.

Riguardo alla quantificazione di tale danno, il Tribunale lo ha calcolato per mese, ma in maniera ridotta rispetto alla richiesta, in conseguenza del fatto che i ricorrenti non avevano accolto la proposta della Regione di aumentare le ore di assistenza per la disabilità sensoriale in parziale compensazione del rifiuto a concedere l’assistenza per la CAA, sostenendo appunto l’alternatività tra i due tipi di assistenza.

Infine il Tribunale compensa le spese di causa sino al 30%, tenuto conto del comportamento collaborativo della Regione con l’assegnare le ore di CAA da marzo, ponendo a carico della regione soccombente la restante parte di spese.


OSSERVAZIONI

L’ordinanza è interessante per vari aspetti:

riafferma la competenza del Tribunale civile in materia di discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, proprio perché il numero delle ore di assistenza, quando indicate nel PEI, sono vincolanti per l’amministrazione tenuta ad erogarle, che non può modificarle o negarle.

– riafferma il principio che la tipologia di assistenza agli alunni con disabilità deve essere corrispondente ai loro specifici bisogni (per quanto concerne questo aspetto per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione fornita dai comuni, vedi la scheda  normativa n° 394. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione deve essere professionalmente preparato (TAR Calabria 438/12));

– riafferma il principio che gli Enti Locali non possono addurre problemi di bilancio per negare un diritto costituzionalmente protetto come è quello allo studio, secondo quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 (vedi scheda normativa n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16));

– riafferma il diritto alla risarcibilità dei danni non patrimoniali in caso di discriminazione e di violazione di un diritto costituzionalmente protetto come il diritto allo studio;

– ma l’aspetto più interessante è quello della dichiarazione del diritto degli alunni con pluriminorazioni ad ottenere tutti i tipi di assistenza idonei a rispondere ai diversi bisogni comunicativi dell’alunno.
Tale diritto può essere soddisfatto anche con l’attribuzione di un solo tipo di assistenza, purché la formazione dell’assistente sia tale da consentire di rispondere pienamente ai diversi bisogni comunicativi derivanti dalle diverse minorazioni.
In mancanza, invece, l’ente erogatore delle ore di assistenza deve assegnare un numero idoneo di ore per ciascun tipo di assistenza necessaria alle diverse minorazioni comunicative.

Questo aspetto può creare perplessità.
Infatti se un alunno avesse tre minorazioni, dovrebbe avere, secondo questo criterio, anche ore fornite da tre differenti assistenti, a meno che un solo assistente o uno dei due sia anche formato per la terza minorazione comunicativa.
Se questo avvenisse, si vedrebbero accanto all’alunno, oltre al docente curricolare e quello per il sostegno, altri due o tre assistenti.
Nel caso, purtroppo assai frequente, di assegnazione anche di ore di sostegno didattico divise tra due docenti, il numero di persone attorno all’alunno sarebbe pericolosamente elevato.
Si pensi poi al caso di alunno con autismo, al quale sempre più spesso viene riconosciuto il diritto ad avere, oltre all’assistente all’autonomia e alla comunicazione nella persona di un esperto del metodo ABA, anche un supervisore, sia pur per poche ore al mese (vedi scheda normativa n° 455. Il tribunale di Bologna ritiene legittimo il metodo ABA a scuola per alunni con autismo (Ord. 20/12/2013, TAR Campania 1452/19)): si correrebbe il rischio che l’alunno si trovi immerso in una classetta speciale con tante figure di supporto e con l’impossibilità di realizzare l’inclusione con i compagni della classe.

Per evitare questa criticità, non resta che ampliare ed applicare il principio previsto dalle ultime Linee Guida della Ragione Lazio, secondo le quali il diritto alla comunicazione di alunni con pluriminorazioni può realizzarsi anche assegnando un solo assistente, purchè sia professionalmente preparato per rispondere ai diversi bisogni comunicativi dell’alunno.

Di ciò potrebbe tener conto il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) nel dare applicazione, purtroppo paurosamente tardiva, all’art. 3 del D.Lgs. n° 66/17, secondo il quale tale Ministero avrebbe dovuto provvedere “entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto” all’emanazione del decreto recante il profilo nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione che identifichi il percorso formativo di tali figure, che devono essere preparate nei principali metodi di comunicazione: braille per i ciechi, LIS per i sordi “segnanti”, oralismo per quelli “oralisti”, ABA per quelli con autismo e CAA per quelli con compromissione della comunicazione verbale.

Di ciò attualmente nulla si dice nella PdL  Senato n. 236 – prima firmataria Sen. Bucalo – sulla stabilizzazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, che pertanto andrebbe riformulata, oltre che per una seria copertura finanziaria, anche per questo profilo; pena il rischio di contenzioso proprio per discriminazione nei confronti degli alunni con pluriminorazioni.


Vedi anche le schede:
n° 394. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione deve essere professionalmente preparato (TAR Calabria 438/12)
542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
n° 455. Il tribunale di Bologna ritiene legittimo il metodo ABA a scuola per alunni con autismo (Ord. 20/12/2013, TAR Campania 1452/19)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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