Scheda pubblicata il 09/02/2024 e aggiornata il 09/02/2024
Il 18 gennaio 2024 è stato firmato il nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019/21 (vedi notizia del MIM).
1. GLO
Oltre agli incrementi retribuitivi previsti per il personale scolastico, il CCNL ha introdotto anche una significativa novità per quanto riguarda l’inclusione scolastica. Nell’art. 44 – “Attività funzionali all’insegnamento”, comma 3, lett. b) è stato inserito tra le “Attività a carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” anche il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione che, ai sensi dell’art. 15, comma 10 della L. n° 104/92, redige, verifica e aggiorna il PEI degli alunni con disabilità.
2. COLLABORATORI SCOLASTICI
Nell’allegato A del nuovo CCNL viene ribadito che i collaboratori scolastici hanno tra le proprie “specifiche professionali” anche quella di prestare:
“ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.”
Gli articoli del CCNL che si riferiscono a tali mansioni sono l’art. 53 e l’art. 54, comma 4.
OSSERVAZIONI
L’inserimento del GLO tra le “attività a carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” ha due importanti conseguenze:
- Viene riconosciuto inequivocabilmente che le riunioni del GLO riguardano tutti i docenti della classe, che pertanto sono tenuti tutti a partecipare, come già fanno per gli incontri del collegio docenti, dei consigli di classe e degli scrutini, rientrando nel loro orario di servizio.
- Anche il GLO sembrerebbe essere riconosciuto come organo collegiale, nel quale per esempio, in mancanza di accordo tra le parti, si deve decidere a maggioranza.
Questo significa che ormai:
- non si potrà considerare legittimo un GLO al quale non siano stati convocati tutti i docenti della classe e non, come a volte accadeva sino ad ora, solo il docente per il sostegno e il coordinatore della classe;
- nessun docente potrà ritenersi esonerato dal partecipare ai GLO degli alunni con disabilità presenti nelle sue classi, in quanto è parte del suo orario di servizio.
Tutto ciò permetterà la reale presa in carico del percorso inclusivo da parte dei tutti i docenti, limitando la delega al solo docente per il sostegno. Tale principio peraltro è sempre stato previsto dalla normativa inclusiva italiana, non ultima quella inerente la redazione dei nuovi PEI.
Le famiglie quindi potranno e dovranno pretendere, ancor più di prima, la partecipazione di tutto il consiglio di classe al GLO del proprio figlio.
Inoltre le riunioni di GLO, entrando a far parte dell’orario di servizio dei docenti:
- andranno programmate con maggiore rigore, secondo i criteri stabiliti del collegio dei docenti;
- dovranno necessariamente svolgersi in un orario diverso da quello di lezione. Di fatto i GLO si potranno quindi convocare solo nel pomeriggio, dopo il termine delle lezioni; ma occorrerà vedere quanto questo vincolo contrasterà con le disponibilità degli operatori delle ASL, che fanno parte del GLO, ma che lavorano solitamente di mattina.
Infine per la partecipazione ai GLO non ci sarà alcun compenso aggiuntivo per i docenti, perché rientrano tra le 40 ore annuali di attività funzionali già comprese nello stipendio ordinario. In effetti però adesso potranno essere conteggiate nelle 40 ore che, se dovessero essere superate nel corso dell’anno, dovrebbero essere pagate come straordinario.
Il CCNL rimane di difficile interpretazione per quanto riguarda i docenti che hanno più o meno di sei classi. Quali criteri dovranno adottare i collegi dei docenti dovendo tener conto che il massimo delle ore utilizzabili è 40?
Infine la previsione che le ore di aggiornamento possano rientrare nelle 40 ore solo se vi siano ore residuali, dopo quanto detto sopra, significa che la formazione non potrà rientrare di fatto nel tetto delle 40 ore e quindi dovrebbe essere pagata a parte.
Vedi anche le schede:
n° 144. Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07; Cassazione 22786/16)
n° 506. Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli)
n° 526. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)
n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17 come modificato da DLgs 96/19) art. 3 e art. 9
Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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