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Scheda pubblicata il 22/03/2024 e aggiornata il 22/03/2024


Tra i mesi di marzo e maggio 2024 si svolgeranno le Prove Nazionali INVALSI previste dagli artt. 4, 7 e 19 del D.Lgs n° 62/17.
L’art. 11, comma 4 e l’art. 20, comma 8 dello stesso decreto prevedono che gli alunni con disabilità possano svolgere le prove:

  • come i compagni,
  • con misure compensative o dispensative,
  • con prove personalizzate.

Per gli alunni del primo ciclo, l’art. 11, comma 4 prevede esplicitamente che il consiglio di classe possa anche stabilire il completo esonero da una o più prove.
Ricordiamo infatti che la partecipazione alle Prove Nazionali è prerequisito per essere ammessi agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione.

Sul sito INVALSI open si trovano diversi materiali di approfondimento tra i quali segnaliamo:

Per completezza riportiamo di seguito tutto quanto indicato nella pagina https://www.invalsiopen.it/risorse/ riguardo alle Prove per gli studenti con BES

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. 
In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe ad esempio nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.


Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 170/2010

Le alunne e gli alunni con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP – Piano Didattico Personalizzato.
In base a quanto previsto dal proprio Piano lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative.
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.


Le Prove per per le altre tipologie di BES

Il Ministero dell’Istruzione ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:

  1. Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
  2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
    • DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
    • altri disturbi evolutivi
  3. Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale

Un quadro puntuale ed esaustivo, che tiene conto della normativa nazionale e delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, è racchiuso nel documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI, disponibile all’interno dell’Area riservata alle scuole sul sito invalsi.it.


Approfondimenti normativi

Legge n. 104/1992 – Normativa di riferimento in materia di disabilità, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap

Legge n. 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 11 del D.Lgs 62/2017  – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Art. 20 del D.Lgs 62/2017 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Nota Ministeriale n. 2936/2018 – Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI

Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione


OSSERVAZIONI

Da quanto scritto nella pagina del sito INVALSI open sopra riportata:

1.

Dalla frase “L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi” si evince che durante lo svolgimento delle prove è permessa l’assistenza agli alunni con disabilità certificata da parte del docente di sostegno.

Sarebbe peraltro incoerente non permetterla, considerato che è prevista addirittura per lo svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione (D.Lgs n° 62/17, art. 11, commi 5 e 6 e art. 20, commi 2 e 3).

Pertanto sono prive di fondamento le interpretazioni che affermano che gli alunni con disabilità debbono svolgere le prove INVALSI senza l’assistenza del docente di sostegno.

 

2.

Quando è scritto “se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI” e “gli allievi dispensati da una o più Prove” non si fa alcuna distinzione tra ordini di scuola o tra i due gradi del secondo ciclo frequentati dagli allievi dispensati; pertanto sembra che l’INVALSI preveda la possibilità di dispensa da una o più prove (sempre stabilita dal consiglio di classe), per tutti gli allievi e quindi pure per quelli con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, anche se l’art. 20, comma 8 del D.Lgs n° 62/17 non lo preveda esplicitamente.

Questo sembra confermato anche dalla parte finale dell’ultima frase di questo paragrafo del sito “non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI” che include esplicitamente anche gli alunni del secondo ciclo.


Vedi anche le schede:
n° 555. La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17
621. L’INVALSI pubblica il protocollo per la somministrazione dei test nell’anno della maturità


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
E-mail: scuola@aipd.it
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