Scheda pubblicata il 3/10/2024
È stato sottoscritto nel maggio scorso il CCNL per il comparto scuola, che comprende quindi anche i compiti dei collaboratori scolastici. Il CCNL in verità riguarda l’approvazione del contratto per il biennio 2019-2021, approvato con molto ritardo. L’articolo 54 riguarda il compito di assistenza per gli alunni con disabilità. Viene confermato quanto è già in vigore dal CCNL del 2003-2006, e cioè che tutti i collaboratori scolastici hanno istituzionalmente come mansionario ordinario, anche il compito di accompagnare gli alunni con disabilità dall’ingresso della scuola nei locali sino alle aule di loro spettanza e di riaccompagnarli sino all’uscita delle scuole. Tale compito viene esteso anche alla nuova figura dell’operatore scolastico. Per l’assistenza igienica, trattandosi di compito specialistico che richiede particolare attenzione e responsabilità, il dirigente scolastico deve assegnare uno specifico incarico. Per tale assistenza, il collaboratore scolastico deve frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell’ufficio scolastico regionale. Al termine di tale corso, il collaboratore assume qualifica superiore ed, a seguito della contrattazione decentrata di istituto, riceve un aumento di circa 100 euro annui a spese del fondo di istituto, che in base ad una sequenza negoziale del 2007, entra nella base pensionabile e permane per il resto della carriera, anche se i collaboratori non hanno ulteriori incarichi specifici di assistenza igienica agli alunni con disabilità. Il CCNL del 2019-2021 ha approvato un ulteriore aumento forfettario per tale incarico di 100 euro annui, sempre a carico del fondo di istituto. L’articolo 54 del CCNL, richiama indirettamente l’art.47 commi 1 e 2 del CCNL del 2007, il quale, indirettamente, richiama gli articoli 47 e 48 e tabella A del CCNL del 24/07/2003. Da qui, richiama il comma 1 dell’art. 50 CCNL settembre 1999, che richiama l’art.36 comma 4 del CCNL 26 maggio 1999. Però, l’art. 50 comma 3 del CCNI settembre 1999, prevede che a livello di contrattazione provinciale debba essere garantita almeno una funzione aggiuntiva per i collaboratori scolastici. Mentre il d.lgs. 66 del 2017, all’art. 3, prevede che per l’assistenza igienica agli alunni con disabilità debba essere rispettato il loro genere. Pertanto alle condizioni attuali, il minimo dovrebbe essere di almeno due funzioni aggiuntive a due collaboratori scolastici di genere diverso.
OSSERVAZIONI
- Dal momento che in molte scuole sono presenti più alunni con disabilità che necessitano di assistenza igienica, qualora il numero di collaboratori e collaboratrici assegnati a tali scuole non sia sufficiente a colmare il fabbisogno è da ritenere che il dirigente scolastico debba richiedere un aumento in organico di fatto di un numero di unità in più di collaboratori e collaboratrici scolastiche, con incremento corrispondente del fondo di istituto per l’indennità speciale loro spettante.
Tale norma era contenuta in tutte le ordinanze sull’organico di fatto sino a qualche anno fa. Negli ultimi anni, però, tale norma non compare. È da ritenere che essa sia ormai divenuta “a regime”, non essendo necessario più riprodurla ma in caso contrario, bisognerebbe supporre che i dirigenti scolastici non possano più chiedere un adeguamento del numero di collaboratori e collaboratrici scolastiche al numero degli alunni con disabilità. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una palese discriminazione normata ai sensi della L. n. 67/2006, salvo ogni maggiore responsabilità per il reato di “interruzione di un pubblico servizio” gravante sui soggetti responsabili dell’amministrazione scolastica sia a livello periferico (in caso di mancata richiesta) che regionale o centrale (in caso di mancata concessione).
- Da più parti viene denunciato il fatto che non si tengono più, o con la frequenza di una volta, da parte degli uffici scolastici regionali i corsi di aggiornamento di 40 ore necessari per la formazione dei collaboratori scolastici che danno diritto all’aumento di stipendio.
C’è da chiedersi quale ne sia la causa, se per mancata assegnazione dei fondi agli uffici scolastici regionali o per inerzia dei dirigenti scolastici nel richiederne l’effettuazione. Ci si augura che su questi quesiti intervengano chiarimenti da parte della amministrazione scolastica e dell’ARAN (Agenzia rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che hanno stipulato il CCNL 2019-2021, e da parte dei contratti integrativi sia a livello nazionale che di singole scuole.
Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112