Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 15/11/2024 e modificata il 16/12/2024

 


La Corte Costituzionale ha esaminato i ricorsi di alcune regioni contro la legge 86 del 26 giugno 2024 sulla autonomia regionale differenziata. La sentenza 192 del 3 dicembre 2024, che ha accolto solo alcuni motivi di illegittimità costituzionale e non la legge nella sua totalità, era stata anticipata in data 14 novembre da un comunicato della Corte in cui si sintetizzavano in modo molto tecnico le motivazioni dei sette punti di accoglimento dei ricorsi. La sentenza è molto tecnica e lunga (circa 110 pagine); qui si indicheranno gli aspetti fondamentali non tecnici relativi al contenuto. In sintesi, questi sono i principi fondamentali espressi dalla Corte:

  1. Il rispetto dell’indivisibilità della Repubblica, di cui all’articolo 5 della Costituzione. Pertanto, la devoluzione alle regioni non può riguardare intere materie legislative ma solo singole funzioni di esse, rimanendo allo stato il dovere di legiferare su interi comparti.
  2. Il doveroso rispetto dell’articolo 117 comma 2 lettera m) riguardante la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Tale determinazione è esclusivamente assegnata allo Stato, mentre la legge sull’autonomia differenziata n.86 del 2024 attribuiva al Governo il compito di determinare tali LEP e di aggiornarli.
  3. La devoluzione delle singole funzioni a singole regioni con conseguente trattenimento da parte delle stesse di una porzione dei tributi erariali non può prescindere dal rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà, in forza dei quali lo Stato deve garantire le regioni finanziariamente più deboli.
  4. Nella procedura di devoluzione di singole funzioni alle regioni, debbono essere espressamente chiarite le motivazioni e le finalità di tale devoluzione, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato alle regioni secondo l’articolo 120 comma 2 della Costituzione per salvaguardare norme internazionali e comunque anche il rispetto dei livelli essenziali di cui sopra.

OSSERVAZIONI

È da rilevare l’estrema rapidità con cui la Consulta è intervenuta sulla legge 86. Infatti, la legge reca la data del 26 giugno 2024 e la sentenza della Corte è del 3 dicembre; quindi, meno di sei mesi per risolvere una legge assai complicata, sul cui quasi totale annullamento la Corte ha dedicato un’ampissima motivazione. Ciò perché la legge poneva a rischio proprio i Livelli essenziali su cui si basa l’unità del nostro stato e l’eguaglianza di tutti i cittadini, qualunque sia la regione in cui si vive. È altresì interessante notare come a difesa della legge, oltre allo Stato, siano intervenute alcune regioni del Nord quali Veneto, Lombardia e Piemonte, che godono di un notevole benessere economico, mentre le regioni proponenti il ricorso sono regioni del Centro-Sud che temono di perdere parte dei tributi erariali che ad esse pervengono in base al principio di solidarietà. A questo punto, la Corte di Cassazione deciderà se il referendum per l’abrogazione totale della legge, che ha raccolto oltre cinquecentomila firme, possa essere egualmente convocato oppure se le modifiche apportate dal Parlamento alla legge in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale facciano venir meno le ragioni dello stesso. Vedremo gli sviluppi; comunque la sentenza rassicura le persone con disabilità circa la salvaguardia della formulazione di chiari livelli essenziali per le prestazioni civili e sociali.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO:

L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 12 dicembre 2024, ha dichiarato conformi a legge le richieste di referendum relative all’abrogazione totale della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Nonostante ciò al momento non vi è ancora la certezza che il prossimo anno si tenga il referendum abrogativo: entro il 10 febbraio 2025, infatti, la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla definitiva ammissibilità del quesito referendario.


Salvatore Nocera Andrea Sinno Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica E-mail: scuola@aipd.it Cel. diretto e Whatsapp: 333/1826708 Cel. segreteria AIPD Nazionale: 351/7308112