Con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026, la Corte di cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo per il diritto all’inclusione scolastica: l’orario di frequenza di un alunno con disabilità non può essere ridotto a causa della mancanza di risorse o di difficoltà organizzative della scuola.

La vicenda riguardava un alunno con disabilità cui era stato imposto un orario scolastico ridotto in conseguenza dell’insufficienza delle ore di sostegno. Secondo la Suprema Corte, una simile limitazione costituisce una forma di discriminazione quando deriva dall’incapacità dell’amministrazione scolastica di garantire le misure necessarie per assicurare una piena partecipazione alla vita scolastica.

La Cassazione richiama i principi costituzionali, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la normativa nazionale sull’inclusione, affermando che il diritto all’istruzione deve essere garantito in condizioni di effettiva uguaglianza rispetto agli altri alunni.

Di particolare importanza è l’affermazione secondo cui il diritto dell’alunno con disabilità a frequentare la scuola per l’intero orario previsto per la classe è pieno, incondizionato e non comprimibile per ragioni di carattere finanziario o organizzativo. Le eventuali carenze di personale o di risorse non possono, infatti, tradursi in una riduzione del diritto allo studio della persona con disabilità.

La Corte sottolinea inoltre che non può essere la famiglia a sopportare le conseguenze delle inefficienze organizzative della scuola. Spetta invece all’amministrazione individuare e mettere in atto gli accomodamenti ragionevoli e tutte le misure organizzative necessarie per garantire la frequenza scolastica in condizioni di parità.

Un ulteriore passaggio di particolare interesse riguarda il rapporto tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la tutela antidiscriminatoria. La Cassazione chiarisce che la mancata impugnazione del PEI non impedisce alla famiglia di agire per far accertare la discriminazione, trattandosi di strumenti giuridici diversi, con finalità differenti.

La sentenza assume un rilievo particolare anche perché ribadisce un principio spesso dimenticato nella pratica quotidiana: la frequenza scolastica dell’alunno con disabilità non può essere limitata alle sole ore in cui è presente l’insegnante di sostegno. L’inclusione è responsabilità dell’intera comunità scolastica e non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presenza del docente di sostegno.

La Corte ha quindi cassato la decisione della Corte d’appello di Venezia, rinviando la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini il caso alla luce dei principi enunciati.

Di particolare importanza è l’affermazione secondo cui il diritto dell’alunno con disabilità a frequentare la scuola per l’intero orario previsto per la classe è pieno, incondizionato e finanziariamente incomprimibile. Ne consegue che le eventuali carenze di personale, di risorse o le difficoltà organizzative della scuola non possono giustificare una riduzione dell’orario di frequenza, che in tali casi integra una forma di discriminazione nei confronti dell’alunno con disabilità, ma impongonoall’amministrazione scolastica di individuare e adottare gli accomodamenti ragionevoli e tutte le misure organizzative necessarie a garantire la frequenza in condizioni di effettiva parità con gli altri alunni.


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