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Scheda pubblicata il 10/01/2001   e aggiornata il 22/04/2014


In occasione di gite scolastiche capita talora che insegnanti curricolari o per le attività di sostegno facciano difficoltà ad accompagnare le classi con alunni disabili per timore di particolari responsabilità e rischi, anche economici o penali che potrebbero essere loro addossati.

È bene che questi timori vengano fugati da una serena conoscenza della normativa.

L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni. Questa è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne.

L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni. In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica; per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione; qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dell’insegnante.

Quanto alla responsabilità penale per fatti degli alunni è noto che essa è strettamente personale. Pertanto per fatti che possano qualificarsi come delitti o come contravvenzioni, punibili rispettivamente con la reclusione o la multa i primi e con l’arresto o l’ammenda i secondi, risponde direttamente l’alunno avanti al giudice ordinario se ha compiuto i sedici anni o davanti al Tribunale per i minori se ha compiuto i quattordici anni.

Se l’alunno autore del fatto ha meno di quattordici anni, egli non è imputabile penalmente.

Come detto, in nessun caso di responsabilità penale o di non imputabilità degli alunni in custodia, risponde l’insegnante.


Vedi anche le schede:
374. Uscita da scuola autonoma di alunni con disabilità e responsabilità della scuola
n° 391. Vigilanza sugli alunni in orario scolastico


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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