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Scheda pubblicata il 18/04/2019   e aggiornata il 19/04/2019


La Corte Costituzionale con la sentenza n° 83 dell’11 aprile 2019 ha rigettato il ricorso della regione Veneto, mirante alla declaratoria di incostituzionalità della norma della legge di stabilità relativa al finanziamento alle regioni a statuto ordinario per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, nonché al trasporto degli alunni con disabilità fisica ed intellettiva delle scuole secondarie di secondo grado e degli alunni con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Come è noto sino al 2014 tali compiti, e quindi i relativi finanziamenti, erano a carico delle Province. Sottratte tali competenze alle Province, in vista della loro abolizione (venuta poi meno a causa del referendum negativo), è stata promulgata la l. n° 56/14 che trasferiva tali competenze alle regioni a statuto ordinario, che avrebbero potuto ritrasferirle agli enti locali. Per le Regioni a statuto speciale  nulla cambiava, avendo da sempre un regime di finanziamento particolare, non toccato dalla l. n° 56/14.

Ora la regione Veneto aveva impugnato lo stanziamento previsto nella legge di bilancio per il 2018, ritenendolo lesivo del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito, in quanto detto finanziamento riguardava solo l’anno 2018 e quindi non garantiva la continuità di tale diritto per gli anni successivi ed inoltre perché era inferiore a quanto precedentemente speso globalmente dalle Province.

La Corte, con ampio uso di proprie precedenti sentenze, nega tale illegittimità costituzionale, poiché già per il 2019 lo Stato ha approvato un apposito finanziamento, con previsione di un aumento dello stanziamento anche per i due anni successivi del bilancio triennale, sostenendo inoltre che la regione non ha dimostrato specificamente dove la riduzione del finanziamento precedentemente assegnato alle province avrebbe creato riduzione di spese da parte delle singole regioni. Questa la motivazione della Corte sul primo punto:

“In una complessa fase di transizione, come è quella che si è innescata con il riordino delle Province, può ritenersi non irragionevole che il legislatore scelga di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare e procedendo contestualmente all’istruttoria strumentale alla determinazione delle risorse necessarie a regime. In tal senso ha operato il sopravvenuto art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che, conclusasi la fase di passaggio, incrementa le risorse disponibili di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e doverosamente assicura allo stanziamento un orizzonte temporale più ampio, utile per un’adeguata programmazione triennale dell’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli studenti con disabilità da parte delle Regioni.”


OSSERVAZIONI

La sentenza non produce alcun cambiamento nella legislazione vigente, essendo una decisione di rigetto del ricorso, però merita qualche riflessione:

1. Il principio contenuto nella motivazione formalmente salva la legittimità dello stanziamento, in considerazione della “fase di transizione” che giustificherebbe lo stanziamento annuale e non ancora quello definitivo come stanziamento “a regime”. Sarà interessante conoscere quando si intenderà conclusa la “fase transitoria”e chi dovrà stabilirlo.

2. Il rigetto del motivo di ricorso relativo alla mancata prova dell’incidenza della decurtazione di finanziamento precedente alle Province con riguardo alle singole voci di spesa delle Regioni, è motivo invece che può sempre essere riproposto anche negli anni successivi, purchè le eventuali singole Regioni ricorrenti abbiano la cura di elencare e dimostrare l’incidenza dei tagli rispetto ai precedenti maggiori finanziamenti alle province, cosa che è da ritenere non difficile.

3. Sarebbe stato opportuno che la Sentenza spendesse qualche riga circa l’obbligo delle regioni di garantire i servizi di assistenza e trasporto fin dall’inizio dell’anno scolastico, dal momento che i decreti governativi di riparto avvengono subito prima o dopo l’inizio dell’anno scolastico. È vero che i finanziamenti riguardano l’anno finanziario successivo; ma non sempre le Regioni riescono a dosare la distribuzione delle somme in modo da garantire fin dall’inizio dell’anno scolastico i servizi, poiché i finanziamenti ricevuti per anno finanziario se coprono i costi sino alla fine di luglio, non sempre ricevono in tempo i nuovi finanziamenti che arrivano dopo l’inizio delle lezioni; qualora le regioni programmino i finanziamenti sino a Dicembre probabilmente ignorano se nel prossimo anno scolastico iniziante a settembre vi sia, come normalmente avviene, un aumento dei bisogni e quindi di spesa da settembre a dicembre.

4. Un problema che sarebbe invece da sollevare riguarda le Regioni a statuto speciale, che hanno finanziamenti e bilanci propri. Annualmente è noto che in talune di esse, ad es. in Sicilia, gli alunni con disabilità non fruiscono del  diritto all’assistenza ed al trasporto fin dall’inizio dell’anno, periodo di illegittimità che si prolunga talora sino a tutto novembre e talora anche oltre. È noto come ad es. lo scorso novembre in Sicilia i dirigenti dell’ANFFAS regionale si siano incatenati ai cancelli dell’assemblea regionale perché molti alunni con gravi disabilità non avevano ancora potuto frequentare un giorno di lezioni.

5. Comunque la sentenza è interessante perché ribadisce il principio costituzionale ormai consolidato, che il  nucleo essenziale del diritto allo studio, nella specie, il diritto all’assistenza per l’autonomia ed alla comunicazione ed al trasporto, non può essere ridotto per motivi di ristrettezze di bilancio e cita espressamente le  proprie sentenze n° 80/10 e n° 275/16. 6. Per completezza di informazione sembra opportuno richiamare la sentenza n. 2023 del 2017 del Consiglio di Stato che deplora il fatto che, a causa dei ritardi e del mancato rispetto delle richieste documentate delle famiglie, queste siano troppo spesso in Italia costrette a rivolgersi alla Magistratura per ottenere con sentenza ciò che spetterebbe loro spontaneamente in base alle norme vigenti, determinando così una palese discriminazione tra i cittadini in base alle loro disponibilità economiche.


Vedi anche le schede:
n° 552. Importante sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno e sulla competenza dei TAR (CdS 2023/17)
n° 542. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità prevale sui vincoli di bilancio (Corte Cost. 275/16)
n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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