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Il Consiglio dei Ministri ha approvato preliminarmente nella tarda serata del 20/5/2019 il decreto che, una volta approvato definitivamente, modificherà in più parti il D.Lgs. n° 66/17 sulla promozione dell’inclusione scolastica.

Infatti il comma 184 della legge sulla “buona scuola” n° 107/15 prevedeva che, dopo l’emanazione dei decreti legislativi applicativi della riforma (tra cui anche il n° 66/17), il Governo avesse due anni di tempo per poter “adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”.
Per questo il MIUR  aveva già da alcuni mesi iniziato a discutere le proposte di modifica al D.Lgs. n° 66/17 nell’Osservatorio permanete sull’inclusione scolastica del MIUR con la partecipazione di tutte le sue componenti, a partire dalle associazioni delle persone con disabilità, in un dialogo costruttivo con il Ministro Bussetti ed il Sottosegretario Giuliano.

Ora quindi questo decreto che contiene le future modifiche al D.Lgs. n° 66/17, proposto dal Ministro dell’Istruzione e approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, dovrà passare alle commissioni parlamentari per il prescritto parere non vincolante; quindi tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, che dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dalla data dell’approvazione preliminare.

Ecco le riflessioni che a caldo si possono fare:

Aspetti positivi:

1. Positivo l’aver riportato in più punti il riferimento all’accomodamento ragionevole previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. Positivo aver esplicitato che “l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica”  viene effettuato dalla stessa Commissione medico-legale che provvede all’accertamento della disabilità e dell’invalidità, ciò facilita una decisione collegiale; prima invece il Certificato per l’Inclusione Scolastica era rilasciato solo dall’ASL ad ogni passaggio di ciclo.

Si auspica che queste nuove modalità non creino aggravio per gli alunni con disabilità, ma che la certificazione ai fini scolastici possa essere rilasciata con un’unica visita fin dalla nascita nei casi in cui la disabilità può essere subito riconosciuta. In caso contrario per alcune tipologie di disabilità (come ad es. la sindrome di Down) le famiglie dovrebbero effettuare una visita presso la Commissione alla nascita per vedere riconosciuta la disabilità e l’invalidità e poi un’altra visita presso la stessa Commissione quando il figlio inizierà il suo percorso scolastico.
Inoltre ci si chiede se per gli alunni con sindrome di Down potrà rimanere valida la Nota Ministeriale prot. n° 4902/13 che ribadiva la validità delle certificazioni rilasciate dal medico di base anche ai fini scolastici, come previsto dall’articolo 94 della legge n. 289/2002 (vedi scheda normativa n° 439. Ribadita la validità della certificazioni L. 104 rilasciate dai medici di base per gli alunni con sindrome di Down (Nota 4902/13)).

3. Positivo il fatto che siano stati ben chiariti, separandoli nettamente, i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione affidata agli assistenti forniti dagli Enti territoriali e quelli di assistenza igienica e di base assegnati ai Collaboratori e Collaboratrici scolastiche.

4. Positivo il fatto che si insista ulteriormente sull’ICF per la formulazione del Profilo di Funzionamento, prevedendo anche indicazioni per la formazione del personale scolastico su tale innovazione.

5. Positivo che sia stato recuperato l’obbligo di inserire nel PEI il numero delle ore di sostegno e di altre risorse umane da richiedere.

6. Positivo anche il fatto che il PEI provvisorio, con l’indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza, deve essere redatto ed inviato all’Ufficio Scolastico Regionale entro Giugno, mentre quello definitivo verrà stilato entro Ottobre.

7. Positivo che sia stato aggiunto un apposito comma sul Gruppo di Lavoro Operativo (ex GLHO) che formula il PEI, ignorato nella precedente stesura del decreto.

8. Positivo che sia stata evidenziata l’importanza della partecipazione degli stessi studenti con disabilità (scuola secondaria) al GLO in forza del principio di autodeterminazione.

9. Positivo che il nuovo Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) non sia l’organismo che fornisce pareri definitivi sull’assegnazione del numero di ore di sostegno, ridimensionandolo a consulente esperto in inclusione dei dirigente scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali.

10. Positiva la riformulazione della presenza in ogni provincia dei CTS, Centri Territoriali di Supporto, per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie sulle problematiche specifiche, risolte con gli sportelli territoriali ad es. per l’Autismo, per il ritardo mentale, etc.

11. Positiva l’introduzione di un apposito articolo 15 bis concernete l’emanazione di un apposito decreto sulle misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole nell’attuazione delle novità introdotte dal D.Lgs n° 66/17 e dalle sue attuali correzioni. Verrà costituito a tal fine un apposito comitato. Si auspica che il Comitato abbia tra i suoi componenti almeno un rappresentante per ogni Ufficio Scolastico regionale e alcuni esperti delle associazioni di persone con disabilità, oltre che dei responsabili ministeriali.

12. Positivo che si stato decisa l’emanazione di un decreto ministeriale per ben definire “le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.” Ciò perchè alcune scuole e USR hanno stabilito che non tutte le ore di sostegno assegnate debbano essere utilizzate presso il domicilio dell’alunno (vedi scheda n° 571. Le circolari dell’USR del Lazio sull’istruzione domiciliare (Note 32987/17 e 45274/18)), mentre il TAR Lazio ha invece affermato che tutte le ore assegnate vadano utilizzate al domicilio dell’alunno (vedei scheda n° 572. La scuola deve garantire l’istruzione domiciliare per tutte le ore di sostegno previste dal PEI (Tribunale Roma 17/4 e 2/8 2018) ).

13. Positivo che abbiano previsto con il nuovo comma 7 bis dell’art. 19 che le novità relative alla certificazione di alunno con disabilità ai fini scolastici, al profilo di funzionamento, al PEI, progetto Individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane (AEC e assistenza igienica e di base) vanno applicate al passaggio da un grado all’altro di istruzione. Ciò probabilmente per facilitare una graduale attuazione della riforma già contenuta nel D.Lgs. n° 66/17.

Perplessità:

14. Lascia invece perplessi che non sia stata trovata una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato, estendendola anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle associazioni.

15. Lascia perplessità la formulazione nell’art. 7 del nuovo comma 2 bis secondo il quale l’organico del personale scolastico non può essere aumentato neppure per l’adeguamento a situazioni di fatto. Ci si chiede se questa formulazione non contrasti con le sentenze n° 80/2010 e n° 275/16 della Corte costituzionale.

16. Lascia pure perplessi la nuova riformulazione dell’art. 10 dove si prevede che il Dirigente scolastico, nel richiedere il monte ore complessivo di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale, debba giustamente tener conto dei pareri del Gruppo di Lavoro di Istituto (GLI) e del GIT, ma dove è stato eliminato lo specifico riferimento ai singoli PEI, che invece, come prevede la stessa nuova formulazione del decreto, debbono proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L’omissione del riferimento ai singoli PEI nell’art. 10 potrebbe creare qualche problema interpretativo che è assolutamente indispensabile evitare.

17. Lascia perplessi l’ipotesi che tale decreto possa essere applicato dal 1 Settembre 2019. Infatti si prevede un tale numero di decreti ed atti applicativi che sarà impossibile emanare entro tale data e senza di essi il decreto è inapplicabile in moltissime sue parti.

In occasione delle audizioni alle Commissioni parlamentari, sarà assai importante chiedere che vengano recepite delle precisazioni in merito agli aspetti negativi evidenziati sopra, in modo da eliminarli nel testo definitivo.


Scarica il testo coordinato da noi predisposto (non ufficiale) con le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri.


Vedi anche la schede:

n° 554. Più luci che ombre nel decreto legislativo sull’inclusione scolastica (DLgs 66/17)

n° 501. La riforma sulla “buona scuola” è legge (L. 107/15)


Pubblicato il 22/5/2019
Aggiornato il 12/6/2019

Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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