Print Friendly, PDF & Email

Scheda pubblicata il 21/02/2020 e aggiornata il 14/04/2022


Il Tribunale di Pisa con l’ordinanza del 4 Settembre 2014 ha stabilito che costituisce discriminazione indiretta ai sensi della L. n° 67/06 sottoporre un alunno con disabilità ad una prova preselettiva per l’iscrizione a numero chiuso in un liceo musicale.

La famiglia di un alunno con disabilità aveva chiesto l’iscrizione del proprio figlio con disabilità, molto interessato alla musica, ad un liceo musicale.
Dal momento che l’art. 7 del DPR n° 89/10 stabilisce l’obbligo di prove preselettive per l’ammissione, l’istituto aveva sottoposto l’alunno ad una prova preselettiva circa il possesso di conoscenze musicali e lo aveva escluso non essendo risultato sufficiente l’esito della stessa.

Contro tale decisione la famiglia ha proposto ricorso al Tribunale Civile per discriminazione ai sensi della L. n° 67/06.

Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando l’esclusione e ammettendo l’alunno alla frequenza dell’istituto.
E’ interessante la motivazione del Tribunale:

“… In sostanza, mentre la prova d’esame di cui al citato art. 13 …” (e 16 della legge 104/92) “… è volta a valutare i risultati raggiunti (anche attraverso il lavoro dei docenti specializzati nel sostegno) all’esito del percorso scolastico individualizzato nell’interesse esclusivo del disabile (percorso che deve essere stato realizzato con l’osservanza di tutte le norme specifiche), diversamente la prova d’ingresso in questione, con il diverso obiettivo anche di limitare il numero degli allievi, mirava a valutare competenze già insite nei candidati (frutto quindi di loro specifiche doti naturali, interessi, inclinazioni), competenze che, all’evidenza, possono non ricorrere nei soggetti portatori di handicap proprio a causa essenzialmente della propria disabilità. In sintesi, quello che appare effettivamente discriminante è l’avere sottoposto un minore gravemente disabile come A C non già a una prova d’esame all’esito di un ciclo scolastico, quanto piuttosto ad una prova preliminare, ad una selezione preliminare di ingresso dichiaratamente “preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”, senza previamente interrogarsi se il ragazzo fosse per la sua patologia in grado di possedere tali prerequisiti ovvero se il lavoro scolastico affrontato dal disabile in precedenza lo avesse effettivamente posto in condizioni di ambi-re anch’egli, e nonostante il suo handicap, al possesso di specifiche competenze musi-cali o coreutiche …”

In conclusione il Tribunale così motiva la sussistenza della discriminazione “indiretta”:

“… Ebbene è proprio questo che è accaduto nel caso di specie: un atto apparentemente neutro, la prova di ingresso ad una scuola secondaria, ha posto un disabile grave in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate, perché era tesa alla verifica del possesso di prerequisiti già in possesso del candidato (e all’evidenza non presenti purtroppo nel giovane disabile A C) e non già dell’esito di un percorso di studi elaborato su misura per la sua patologia …”


AGGIORNAMENTO DEL 14/04/2022

Si segnala anche un’Ordinanza del Tribunale di Milano commentata in questo articolo pubblicato su Superando.it.

Questa ordinanza ha riconosciuto la condotta discriminatoria del Liceo Musicale che non ha adeguato le prove preselettive alle effettive esigenze del candidato con disabilità.


OSSERVAZIONI

La decisione del Tribunale di Pisa è molto importante poiché non sta a disquisire circa la differenza tra prove “preselettive” e prove selettive a proposito dell’interpretazione dell’articolo 20, comma 2bis della L. n° 104/92 (distinzione che può avere un senso ad esempio nella partecipazione a prove preselettive per l’ammissione a quelle selettive per l’ammissione ad un pubblico concorso); ma va dritto al sodo e cioè se un alunno con disabilità debba sottoporsi all’accertamento del possesso di certi requisiti non acquisiti con lo studio oppure no e giustamente afferma che tale previsione è discriminatoria.

La decisione è importante proprio perché molti alunni con disabilità che hanno una notevole predisposizione per la musica, se sottoposti a delle prove preventive, vengono regolarmente esclusi dalla frequenza dei licei musicali.

Invece tali alunni da questa frequenza traggono notevoli vantaggi sia a livello di apprendimento musicale che a livello di soddisfazione esistenziale e qualità della loro vita.

E’ opportuno diffondere tale decisione tra le famiglie di tali alunni perché, se applicata in modo generale, risolverebbe positivamente l’inclusione scolastica nei licei musicali.


Vedi anche la scheda n° 531. E’ discriminazione indiretta non assegnare un assistente ad un alunno con disabilità durante le prove preselettive di un liceo musicale (Trib. Viterbo 2314/16)


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: 06/3723909 – 351/7308112