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Scheda pubblicata il 28/2/2020  e aggiornata il 14/10/2021


Il Tribunale Civile di Milano con l’ordinanza n° 13751 del 19 febbraio 2020 ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, assistiti dagli avvocati Gaetano De Luca, Alberto Guariso e Livio Neri, nei confronti di una scuola paritaria che aveva negato l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria all’alunno adducendo che era già presente un alunno con disabilità per classe.

L’alunno di che trattasi aveva frequentato la scuola dell’infanzia di detta scuola e aveva poi chiesto l’iscrizione alla scuola primaria dello stesso istituto al fine di mantenere la continuità relazionale con alcuni compagni della sua sezione. La scuola paritaria invece aveva negato l’iscrizione a tale scuola con la motivazione che in ciascuna delle due prime classi primarie era già presente un alunno con disabilità che aveva la precedenza perché aveva frequentato più anni della stessa scuola dell’infanzia.

Proposto il ricorso, la scuola paritaria aveva eccepito il difetto di legittimazione dei genitori adducendo che l’articolo 320 del Codice Civile prevede che i genitori che svolgono un’attività eccedente l’ordinaria amministrazione necessitano di un’autorizzazione del giudice tutelare mancante nel caso di specie. Il Tribunale ha rigettato tale eccezione preliminare sostenendo che la statuizione dell’articolo 320 cc vale per le attività economiche di tutela del patrimonio del minore e non già per l’esercizio dei diritti tendenti ad aumentare la sfera di cittadinanza dello stesso.

Quanto al merito il Tribunale Civile ha ritenuto che vi sia stata discriminazione poiché è stata data precedenza ai compagni senza disabilità e quanto a quelli con disabilità ha stabilito che nessuna norma vigente vieta la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe.

Questa la motivazione contenuta nella decisione:

In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di iscrizione di [omissis] alla scuola di [omissis], il rifiuto all’iscrizione del bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – e l’indicazione di altro istituto (sito in [omissis]), diverso da quello prescelto, assume di per sé carattere discriminatorio

Infine il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali non risultando agli atti la prova di tali danni ne nei confronti dell’alunno ne nei confronti dei genitori.


OSSERVAZIONI

La decisione risulta interessante per diversi aspetti:

  1. Merita molta attenzione il brano della motivazione sopra riportato, infatti, in mancanza di una norma primaria o regolamentare che vieti la presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe, precludere l’iscrizione ad un alunno con disabilità in una classe cui sia iscritto un altro alunno con disabilità costituisce discriminazione.
    Ed invero manca una norma generale di divieto; infatti il DM n° 141/99 che vietava l’iscrizione in presenza di un alunno con disabilità grave o di due alunni con disabilità non grave la frequenza nella stessa classe è stato abrogato dal DPR n° 81/09, pertanto non vi è più alcun limite al numero di alunni con disabilità nella stessa classe.
    Quanto al regolamento scolastico la scuola non si è avvalsa di una possibilità prevista dalle ultime circolari sulle iscrizioni secondo le quali il Consiglio di Istituto può deliberare un tetto massimo al numero di alunni in genere per ciascuna prima classe (e quindi anche per gli alunni con disabilità). Però tale delibera deve essere accompagnata da un criterio di selezione in caso di eccesso di iscrizioni ed inoltre la delibera deve essere pubblicata all’albo dell’istituto e nel sito in data antecedente la data di inizio delle iscrizioni, in modo che le famiglie conoscano la decisione e i criteri selettivi.
  2. In mancanza delle eccezioni sopra previste, il rifiuto di iscrizione di un alunno solo per il fatto che sia con disabilità costituisce discriminazione e quindi è competente il Tribunale Civile a decidere la sua sussistenza. Pertanto il campo applicativo della L. n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, prevalentemente utilizzata per i tagli al numero delle ore di sostegno, continua ad essere sempre più ampliato dalla giurisprudenza.
  3. Interessante pure il discorso sulla risarcibilità o meno dei danni non patrimoniali sui quali il Tribunale si è pronunciato negandoli in mancanza di una specifica prova mentre altri tribunali la ammettono per il semplice fatto che si tratta della violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti (vedi da ultimo la lunghissima sentenza del TAR Campania n° 5668/19 già commentata nella scheda n° 622. Diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per ingiustificati tagli al sostegno (TAR Campania 5668/19)).
  4. Interessante pure  la circostanza secondo la quale, pur avendo il Tribunale accolto parzialmente il ricorso e negando la richiesta di risarcimento dei danni, ha condannato la scuola alle spese di causa, mentre troppo spesso in caso di accoglimento parziale vengono compensate le spese.
  5. Interessante infine il rigetto della richiesta di pubblicazione della decisione sulla stampa prevista dalla legge 67/06 con la seguente motivazione: In assenza di prova del danno subito dai ricorrenti e considerata la funzione riparatoria della pubblicazione, deve essere rigettata anche la domanda di condanna della resistente alla pubblicazione a sue spese del provvedimento.”.

AGGIORNAMENTO DEL 14/10/2021

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20/7/2021, ha confermato in pieno l’Ordinanza n° 13751 emessa dal Tribunale di Milano il 19/2/2020.

La Corte ha inaspettatamente compensato le spese, mentre solitamente vengono poste a carico della difesa quando non vengono accolti i punti del suo appello.


Vedi anche le schede:
622. Diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per ingiustificati tagli al sostegno (TAR Campania 5668/19)
n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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