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Scheda pubblicata il 04/05/2021 e aggiornata il 04/05/2021


Il Consiglio di Stato, sez. 3° con sentenza n° 3181 dell’8 Aprile 2021, pubblicata il 20 Aprile 2021, ha ribadito il contenuto globale del progetto di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/2000 ed ha ulteriormente approfondito la portata della sua esigibilità.

La vicenda è articolata: nel 2017 era stato chiesto al Comune di Eboli ed all’ASL di Salerno la presa in carico del progetto di vita per una persona con autismo.
Essendo rimasta inaudita la richiesta, l’interessato aveva proposto ricorso al TAR, ottenendo una sentenza di condanna nei confronti dell’ASL e del Comune ad effettuare il progetto di vita di cui all’art. 14 l. n° 328/2000.
L’ASL aveva  attivato, sulla base di una legge regionale, uno standardizzato progetto-pilota domiciliare di trattamento ABA per 9 ore settimanali, anche se ne erano state richieste 18 a seguito della valutazione del servizio di neuropsichiatria.
Il Comune era rimasto inerte.
Di fronte alla incompleta esecuzione della sentenza, l’interessato agisce in ottemperanza ed ottiene, sempre dal TAR, la nomina di un commissario ad acta, il quale però rimane inattivo ed allora l’interessato ricorre ulteriormente al TAR chiedendo la revoca del commissario ad acta e la previsione di una penale pecuniaria per ogni mese di ritardo dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del Codice di procedura amministrativa.

Il TAR  non accoglie il ricorso, ritenendo parzialmente eseguita la precedente sentenza, anche se in modo parziale solo da parte dell’ASL, rigetta la richiesta della previsione della penale, intima al commissario ad acta di provvedere entro 90 giorni all’attuazione della decisione e compensa le spese.

L’interessato  appella in Consiglio di Stato questa decisione del TAR, sostenendo che quanto realizzato dall’ASL è un generico progetto-pilota e non il puntuale progetto individuale che deve prevedere, oltre agli aspetti sanitari, anche quelli sociali e le necessarie somme assistenziali.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso ritenendo contraddittoria la seconda sentenza del TAR che, pur ritenendo parziale la realizzazione del progetto di vita, limitato alla sola parte sanitaria e neppure in modo puntualmente personalizzato, aveva rigettato la richiesta della revoca del commissario ad acta, negato la previsione della sanzione pecuniaria e compensato le spese.
Nomina un nuovo commissario ad acta nella persona del prefetto, dandogli ampi poteri di attingere direttamente ai fondi del bilancio del Comune.
Quanto alla richiesta dell’irrogazione della “penale di mora”, prevista dalla recente integrazione al Codice di procedura amministrativa, il CdS precisa che essa può decorrere solo dal giorno in cui la sentenza ordina l’obbligo di adempimento, quindi dalla data di pubblicazione della propria sentenza, non già, come richiesto, da epoca anteriore, proprio perché tale penale ha lo scopo di stimolare l’amministrazione inadempiente a non indugiare ulteriormente nell’esecuzione della sentenza medesima.

A tal fine il CdS fissa una penale di Euro 100 per ogni giorno di ritardo dalla data di pubblicazione della sentenza; condanna le due amministrazioni al risarcimento dei danni, rimandando ad altra sede l’eventuale condanna per i danni provocati dal ritardo nella formulazione del progetto di vita richiesto;  rimette gli atti alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali danni erariali prodotti all’erario dal ritardo dell’attuazione del progetto di vita; condanna infine le amministrazioni alla rifusione delle spese di causa che liquida in tremila euro per ciascuna.


OSSERVAZIONI

La sentenza  ha consolidato l’importanza del progetto globale di vita, fino a questo ultimo anno poco considerato dagli stessi interessati ed ancor meno dai Comuni che hanno l’obbligo, se richiesto, di provvedere, convocando con una conferenza dei servizi di cui alla l. n° 241/1990 le amministrazioni obbligate  a fornire, sulla base delle leggi nazionali e regionali, risorse umane e finanziarie previste a tale scopo.

Ancora più interessante è l’aspetto relativo all’evidenziazione dell’esigibilità del diritto al progetto di vita, già rafforzato dalla previsione del giudizio di ottemperanza ed ulteriormente consolidato dalla previsione della “penale di mora” per ogni giorno di ritardo dalla sua realizzazione. 

Le  persone con disabilità e le loro associazioni dovrebbero maggiormente prendere consapevolezza di questo importante strumento per migliorare la qualità della vita; anzi dovrebbero provvedere a richiederlo già a partire almeno dall’inizio della scuola superiore, come correttamente previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n° 66/17, come integrato dal D.Lgs. n° 96/19, nel quale è espressamente scritto che “il piano educativo individualizzato è parte integrante del progetto di vita di cui all’art. 14 della l. n° 328/2000.”

Ancora di più tale progetto dovrebbe prevedere già l’avvio del progetto “tra noi e dopo di noi”, previsto dalla l. n° 112/16, coinvolgendo anche i soggetti del Terzo Settore, utili al suo migliore svolgimento.


Vedi anche le schede:
n° 611. Le nuove norme sull’inclusione scolastica: quali sono già applicabili? (DLgs 66/17 e DLgs 96/19)

656. I nuovi modelli di PEI e relative Linee Guida (DI 182/20) 


Salvatore Nocera
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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00195 Roma
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