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Tra i destinatari del Superbonus (110% di detrazione fiscale o, in alternativa di sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) rientrano anche le Onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020 chiarisce alcuni dubbi avanzati rispetto all’accesso alle agevolazioni per le associazioni.

Al punto 2, risposta 2.1.1, per es., l’Agenzia specifica che “per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari“.

Data la complessità della materia la stessa Agenzia delle Entrate ha inserito sul suo sito un’apposita area tematica oltre che pubblicato una Guida espressamente dedicata. Online anche un sito del Governo espressamente dedicato.

Per le associazioni che avessero necessità di procedere con interventi di ristrutturazione presso le proprie sedi il consiglio è quello di rivolgersi ai tecnici specializzati per avere indicazioni corrette sulle effettive possibilità di accesso alle agevolazioni.