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​È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261, 21/10/2020 il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita’ di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il Decreto disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per gli enti già costituiti, disciplina anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri al RUNTS.

In particolare, il Decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Il RUNTS, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, si compone delle seguenti sezioni (art. 3, comma 1 del Decreto 15 settembre 2020):
a) organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
b) associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
c) enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
d) imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera e’ soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese;
e) reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’art. 41 del Codice;
f) societa’ di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le societa’ di mutuo soccorso soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
g) altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.

La complessità delle materia riguardante la riforma del Terzo Settore impone agli stessi enti che ne fanno parte di districarsi tra molteplici norme, indicazioni, analisi: si rimanda alla lettura del recentissimo documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e al sito www.csvnet.it, particolarmente ricco di dettagliate e aggiornate informazioni in merito. Ancora, riferimenti competenti sul territorio sono i Centri Servizi per il Volontariato.

Altri link utili:
– https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/
– https://italianonprofit.it/riforma/
– https://forumterzosettore.it/