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Già nel 2017, con la circolare n. 38/2017, INPS ha fornito le istruzioni per la concessione dei permessi mensili e del congedo straordinario in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, persona con disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92.

Con la nuova circolare n° 36 “Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti”, pubblicata il 7 marzo 2022, INPS fornisce istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei suddetti benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile.

E’ facendo seguito a quanto disposto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e poi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, che:
– la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire dei permessi mensili (legge n. 104/1992) e del congedo straordinario biennale (art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001)
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi di cui alla leggen. 104/1992.

La circolare 36/2022 specifica che:
per gli uniti civilmente, il diritto ai permessi mensili e al congedo straordinario, va riconosciuto, oltre che nel caso in cui in cui uno presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza (come individuato nella circolare n. 32/2012, paragrafo 6, fatte salve le precisazioni di cui al messaggio n. 6512/2010) con l’affine disabile grave da assistere.

per i conviventi di fatto (riconosciuti ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 76/2016), non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico da cui derivano rapporti di affinità con i parenti dell’altra parte, questi possono fruire dei permessi mensili unicamente nel caso in cui uno presti assistenza all’altro e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it