Comunicato stampa AIPD
Nel primo giorno di esami di maturità, arriva una nuova nota che apre in maniera bizzarra e probabilmente anche illegittima la possibilità per il Dirigente Scolastico di riscrivere all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado alunni con PEI differenziato, per i quali la Commissione d’esame rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi del proprio PEI
Roma, 19 giugno 2020 – Si fa sempre più complicata la questione della possibilità di “reiscrizione” degli studenti con disabilità: una nuova nota del MIUR (n° 1068/20) è arrivata proprio nel giorno in cui iniziavano gli esami di maturità, correggendo la precedente (n° 793/20). Secondo la scheda appena pubblicata da Osservatorio Scuola di AIPD, che sta monitorando con attenzione il tema, quest’ultima nota, “che vorrebbe essere chiarificatrice, a nostro avviso invece porta maggiore confusione, aprendo in maniera bizzarra, e probabilmente anche illegittima, la possibilità per il Dirigente Scolastico di riscrivere all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado alunni con PEI differenziato per i quali la Commissione d’esame rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi del proprio PEI”.
La Nota è stata emanata a seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero sulla corretta applicazione della già discussa Nota n° 793/20, interpretativa del comma 4-ter introdotto all’art. 1 dalla L. n° 41/20 di conversione del DL n° 22/20. Il comma 4-ter infatti ha previsto la possibilità di reiscrizione allo stesso anno di frequenza per gli alunni con disabilità per i quali il consiglio di classe verbalizzi il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI. La Nota n° 793/20 chiariva che tale possibilità era però preclusa per gli alunni dell’ultimo anno del primo e del secondo ciclo (3a media e 5a superiore), perché devono sostenere l’esame di Stato al quale sono automaticamente ammessi.
La nota recente specifica ora che “la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d’esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS. Si riportano comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti. Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione.”
Per AIPD, “la necessità di questa nota è inspiegabile. La precedente Nota n° 793/20 infatti aveva una sua coerenza interpretativa, riconoscendo correttamente alle Commissioni d’esame la competenza valutativa per gli alunni esaminati e prevedendo la possibilità che potessero dare esito negativo all’esame, permettendo così la ripetenza dell’anno scolastico”. Questa Nota invece è imprecisa e di dubbia legittimità sotto diversi aspetti. AIPD nella scheda ne evidenzia quattro.
Un problema di merito, ma anche di metodo, visto che “anche in questo caso il MIUR ha proseguito nella cattiva prassi di emanare norme relative agli alunni con disabilità senza prima acquisire il previsto parere del suo Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, di cui fanno parte anche le associazioni di persone con disabilità (tra cui l’AIPD e la FISH), che avrebbe senz’altro evidenziato subito queste imprecisioni e illegittimità, evitando di emanare ancora una volta una norma confusiva in questo periodo già sufficientemente critico per la nostra scuola e per gli alunni con disabilità”.
QUI il testo del comunicato stampa AIPD dello scorso 11 giugno 2020, di commento alla prima nota MIUR sulla reiscrizione degli alunni con disabilità.