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Scheda pubblicata il 9/6/2020   e aggiornata il 18/6/2020


AGGIORNAMENTO DEL 18/6/2020

Ieri, primo giorno di esami di maturità, il MIUR ha emanato la Nota prot. n° 1068/20 che si rimangia in parte ciò che era stato indicato nella precedente nota n° 793/20 sotto commentata, aprendo in maniera bizzarra, e probabilmente anche illegittima, la possibilità per il Dirigente Scolastico di riscrivere all’ultimo anno un alunno con PEI differenziato per il quale la commissione d’esame rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi del proprio PEI.
Maggiori approfondimenti sono indicati nella scheda n° 640. Il MIUR ci ripensa: reiscrizioni anche per gli alunni con PEI differenziato dell’ultimo anno del secondo ciclo (Nota 1068/20).
Segnaliamo anche
, per gentile concessione, questo articolo di Salvatore Nocera pubblicato su Superando.it.


Lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n° 41/20 di conversione con modificazioni del D.L. n° 22/20, cosiddetto “decreto scuola”, il Ministero ha emanato la Nota prot. n° 793 dell’8/6/2020 che chiarisce le modalità operative di applicazione del nuovo comma 4-ter dell’art. 1 del D.L. n° 22/20 che recita:

“Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.

Ad una prima lettura questa norma ha illuso molte famiglie e scuole sulla possibilità di fare ripetere, in alcuni casi, quest’anno scolastico ad alunni con disabilità che non avevano raggiunto gli obiettivi del proprio PEI, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus ma non solo.

In effetti questi ultimi mesi di blocco di tutte le attività hanno realmente impedito di programmare e realizzare per gli alunni con disabilità frequentanti l’ultimo anno del primo e del secondo ciclo qualsiasi progetto di passaggio dalle scuole secondarie di primo grado a quelle di secondo grado e qualunque programmazione per un progetto di vita a partire dal prossimo settembre per quelli che concludono il proprio percorso scolastico con la maturità di quest’anno.

Pertanto, sulla base di una prima lettura dell’emendamento, soprattutto per questi alunni, la possibilità di ripetere l’ultimo anno avrebbe potuto essere un’ “opportunità” (come l’ha definita l’On. Faraone autore dell’emendamento divenuto poi il comma 4-ter) per organizzare meglio il prossimo anno un progetto di vita a coronamento di quello scolastico.

Invece la Nota Ministeriale citata ha interpretato in modo estremamente restrittivo il senso e il contenuto del comma 4-ter.

Infatti essa parte dal presupposto che il potere conferito ai Dirigenti Scolastici (DS) di autorizzare le reiscrizione allo stesso anno scolastico di quest’anno non incide sulla valutazione dell’alunno, che è compito per legge affidato ai consigli di classe. Pertanto questo potere, secondo la Nota, può essere esercitato dai DS solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi consigli di classe

La Nota sottolinea anche che quella del comma 4-ter è una “norma eccezionale” e come tale non sovverte il sistema, ma solo introduce una eccezione limitata a certe situazioni come, nel caso di specie, il potere dato dal dirigente scolastico di autorizzare, dopo la valutazione del consiglio di classe, la reiscrizione nella stessa classe.

Quest’anno però sia il D.L. n° 22/20 all’art. 1 comma 3, lett. a) che le conseguenti Ordinanze Ministeriali n° 11/20 (art. 3 comma 2 per il primo ciclo e art. 4 comma 3 per il secondo ciclo), n° 9/20 (art. 2, comma 1) e n° 10/20 (art. 1, comma 3, lett. a) stabiliscono per tutti gli alunni l’ammissione automatica all’anno successivo o all’esame di stato conclusivo del primo e del secondo ciclo, anche se hanno una o più insufficienze.

Questa norma resta valida anche per gli alunni con disabilità, che pertanto sono comunque ammessi alla classe successiva, ma la famiglia può chiedere al DS la reiscrizione allo stesso anno e il DS prima della sua decisione deve sentire il parere del GLO e del consiglio di classe che deve anche verbalizzare il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia previsti nel PEI.

Pertanto per gli alunni frequentanti dal primo al penultimo anno di un ordine di scuola, questa possibilità è realizzabile.

Cosa differente invece è per gli alunni frequentanti le classi finali della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In questi casi infatti è automatica l’ammissione agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo. A quel punto l’alunno deve necessariamente sostenere l’esame a cui è stato automaticamente ammesso e il potere del DS cessa di esistere, perchè subentra quello delle commissioni d’esame. Solo le commissioni d’esame potranno dare esito positivo o negativo all’esame.


OSSERVAZIONI

La Nota Ministeriale correttamente restringe l’apparente ampiezza della norma del comma 4-ter che è stata mal formulata.

Infatti ha previsto solo la possibilità di reiscrizione allo stesso anno, mentre, se avesse voluto offrire la stessa “opportunità” anche agli alunni di terza media e di quinto superiore, avrebbe dovuto prevedere che i consigli di classe potessero non ammettere alla classe successiva o all’esame di stato gli alunni con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del PEI.

In conclusione la norma risulta doppiamente dannosa o, se si vuole, inutile.

Infatti introduce la possibilità di reiscrizione per le classi dalla prima alla penultima, laddove invece gli alunni con disabilità avrebbero maggior giovamento nel mantenere la continuità con i propri compagni di classe e comunque nell’avvalersi dei corsi di recupero e di apprendimento integrativo previsti per tutti gli alunni; mentre, stando all’interpretazione della Nota ministeriale, non è applicabile nelle classi terminali, proprio laddove, in alcuni casi, avrebbe potuto essere utile agli alunni con disabilità per programmare meglio il loro passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o la loro uscita del percorso scolastico.

Per questi alunni l’unica possibilità formale di ripetere l’ultimo anno sarebbe quella paradossale, surreale e lesiva della dignità degli alunni di presentarsi all’esame, facendo scena muta e costringendo così conseguentemente la commissione d’esame ad emettere un giudizio negativo. Infatti ricordiamo che se gli alunni non si presentassero a sostenere l’esame, concluderebbero ugualmente il proprio percorso ricevendo l’attestato dei crediti formativi maturati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 62/17 all’art. 11, comma 8 per l’esame del primo ciclo e all’art. 20 comma 5 per l’esame del secondo ciclo.


Vedi anche le schede:
640. Il MIUR ci ripensa: reiscrizioni anche per gli alunni con PEI differenziato dell’ultimo anno del secondo ciclo (Nota 1068/20)
632. Il Decreto Legge sulla conclusione dell’a.s. 2019/2020 e l’avvio dell’a.s. 2020/2021 (DL 22/2020)
635. Valutazione degli alunni nell’anno scolastico 2019-20 al tempo del Coronavirus (OM 11/20)
n° 636. Esami del primo ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 9/20)
n° 637. Esami del Secondo Ciclo al tempo del Coronavirus a.s. 2019-2020 (OM 10/20) 


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
Tel: 06/3723909 – 06/3789.7596-9230-9306
E-mail: scuola@aipd.it