All’interno, il punto 12.3. (l’ultimo) è dedicato alla “Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs n° 151/2001”; è indicato pertanto l’importo della retribuzione massima annuale che può essere erogata ai dipendenti che fruiscono di periodi di congedo straordinario per l’assistenza dei familiari con handicap di cui al comma 3, art. 3 della legge 104/92. In particolare qui fa riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per questo si parla di retribuzione; per i pubblici, infatti, non è previsto un indennizzo sostitutivo dello stipendio da parte dell’INPS – come è per i dipendenti privati -, ma di retribuzione erogata direttamente dall’Ente di appartenenza del lavoratore) ma l’importo per i dipendenti privati ha sempre coinciso con quello per i dipendenti pubblici.
punto 12.3. Il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l’anno 2021, l’importo pari a € 48.737,86 che, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 48.738,00.
Il tetto massimo è da ripartire tra l’effettivo stipendio in busta paga e i relativi contributi previdenziali: ciò significa pertanto che per i periodi di congedo straordinario fruiti, i relativi stipendi saranno corrisposti in ogni caso fino a un massimo di ca. 3/4 dell’importo indicato, essendo il resto destinato ai contributi previdenziali.
Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il servizio di consulenza AIPD Telefono D cui ci si può rivolgere scrivendo una email a telefonod@aipd.it