Pubblicata dall’INPS la circolare n° 45, 19 marzo 2021 avente per oggetto “Permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Riproporzionamento della durata dei permessi fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato. Nuove istruzioni”.
Come noto, i permessi di cui all’art. 33, della legge 104/92, di cui si occupa questa circolare, sono rivolti:
– quelli previsti dal comma 3 al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” , e constano in “tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa”, fruibili anche in maniera continuativa;
– quelli previsti dal comma 6 sono rivolti alla “persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità” che “può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3” (e che inoltre “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso“). I permessi di cui al comma 2 citati nel comma 6 riguardano le due ore di permesso giornaliero retribuito.
Con questa circolare, INPS fornisce nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei permessi fruiti da lavoratori dipendenti privati in part-time verticale o misto alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Riguardo i tre giorni di permesso mensile, INPS conferma le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 sia per il part-time orizzontale sia per il part-time verticale e di tipo misto fino al 50%. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time orizzontale; lo saranno per il part-time verticale o misto secondo il calcolo:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
diviso orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)
Il risultato numerico andrà arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Il riproporzionamento dei tre giorni, non andrà effettuato per i mesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso è previsto invece in tutti i casi in cui questi sono utilizzati, anche solo parzialmente, in ore.
In caso di rapporto di lavoro in part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:
orario normale di lavoro medio settimanale
diviso numero medio dei giorni lavorativi settimanali
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)
il risultato sono le ore mensili fruibili
In caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) fino al 50%, la formula di calcolo è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
diviso numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno
moltiplicato 3 (giorni di permesso teorici)
il risultato sono le ore mensili fruibili
Le istruzione per la gestione delle domande per i permessi oggetto di questa circolare, saranno fornite con un successivo messaggio INPS.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il Telefono D inviando una mail a telefonod@aipd.it