Come preannunciato nel messaggio n° 471 dello scorso 31 gennaio, con il quale INPS ha comunicato il rilascio della procedura per l’inoltro dell’istanza, il 10 marzo è stata pubblicata la circolare n° 39 con la quale l’ente fornisce istruzioni operative per la presentazione della domanda per la fruizione del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità (qui le notizie su questo sito dedicate), introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La circolare riassume tutte le disposizioni in merito al contributo, esplicitando nuovamente le informazioni relative all’ambito di applicazione e ai requisiti del richiedente (punto 2 e punto 3).
In particolare, i requisiti economici di accesso al contributo, previsti all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale, la domanda è respinta in automatico.
In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
– 300 euro mensili, nel caso di due figli;
– 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.
INPS ha a disposizione 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; in caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
Il pagamento decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande; nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021. Per il 2021 e il 2022 la data di scadenza per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2022.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it