È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre il decreto-legge n. 170/2026, in vigore dal 1° ottobre. L’articolo 1 modifica alcune disposizioni relative al Piano educativo individualizzato (PEI) e alla definizione delle ore di sostegno. Più avanti sono descritte le novità introdotte, QUI si riporta il testo della Nota congiunta AIPD-ANFFAS inviata al ministro la scorsa settimana.
Le nuove scadenze del PEI
Il vigente art. 7, comma 2, lettera g), del d.lgs. 66/2017 distingue due situazioni:
- per gli alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro il 15 ottobre;
- per gli alunni già inseriti in un percorso di supporto alla disabilità e già iscritti nella stessa scuola, il PEI è redatto in via definitiva entro giugno, con possibilità di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre.
Per questi ultimi resta possibile modificare successivamente il PEI in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
La definizione delle ore di sostegno
La lettera d-bis) dello stesso articolo dispone che il PEI definisca, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, sostituendo la precedente formulazione riferita alla proposta delle ore.
La lettera g-bis) prevede che, nel passaggio all’anno successivo, sia valutato prioritariamente il mantenimento delle ore dell’anno precedente, fatta salva l’assegnazione dell’organico e salvo aggiornamenti motivati da nuove o sopravvenute condizioni della persona. Non si tratta quindi di una conferma automatica.
In occasione del passaggio tra gradi di istruzione, il PEI viene aggiornato anche ai fini della definizione delle ore. La disposizione richiama inoltre nuove condizioni della persona e diverse condizioni di contesto rilevanti.
Le verifiche e la partecipazione al GLO
Restano previste le verifiche periodiche del PEI, disciplinate dall’art. 7, comma 2, lettera h), del d.lgs. 66/2017, che non viene modificata.
Il vigente art. 15, comma 11-bis, della legge 104/1992 esplicita la possibilità di approvare il PEI anche in assenza di una componente del GLO, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini di adozione. La validità del GLO anche senza la rappresentanza di tutte le componenti era già riconosciuta dall’art. 4, comma 4, del D.I. 182/2020.
I punti da chiarire in sede di conversione
Per AIPD è necessario garantire che la priorità al mantenimento delle ore si accompagni a una valutazione collegiale annuale dei bisogni, degli obiettivi educativi e delle risorse necessarie, consentendo anche il riconoscimento di un maggiore fabbisogno.
Occorre inoltre chiarire la clausola sull’organico, la possibilità di aggiornare il PEI durante l’anno anche per cambiamenti del contesto e l’applicazione delle nuove scadenze al 2026/27, considerato che quella di giugno è già trascorsa.
Il decreto dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni e potrà essere modificato durante l’esame parlamentare.
Per maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare l’Osservatorio Scolastico AIPD inoltrando un’email all’indirizzo scuola@aipd.it