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Scheda pubblicata il 26/03/2012 e aggiornata il 12/10/2022


Molti genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola, ci sottopongono il seguente quesito: “Ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente che al termine delle lezioni faccia uscire mio figlio con gli altri compagni, senza dover attendere la venuta di un familiare maggiorenne?”

L’art. 30 comma 1 della Costituzione stabilisce che è diritto della famiglia educare i figli. Pertanto se la famiglia, nell’educazione di un figlio con disabilità, segue degli orientamenti per l’acquisizione della sua autonomia, specie se praticati positivamente da un’associazione specializzata (vedi percorsi di educazione all’autonomia dell’AIPD), ha il potere di chiedere per iscritto al Dirigente Scolastico che faccia uscire, alla fine delle lezioni, il proprio figlio ultraquattordicenne da solo, come avviene per tutti i compagni senza disabilità.

È infatti da tener presente che il Codice Penale all’art. 591 prospetta il reato di abbandono di minore o di incapace, distinguendo tra minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è presunto, ed i maggiori di tale età per i quali il caso di abbandono di incapace deve essere dimostrato dall’autorità inquirente e non può essere supposto dalla scuola.

Alunni minori di 14 anni

Se il figlio con disabilità ha meno di 14 anni potrebbe scattare automaticamente la responsabilità della scuola, oltre che dei genitori, così come potrebbe avvenire per tutti i figli, anche senza disabilità, minori di 14 anni e la scuola dovrebbe difendersi, con scarse probabilità di successo, per cercare di superare la presunzione di colpa prevista dal Codice Penale con conseguenza del risarcimento dei danni in caso di incidente occorso all’alunno.


AGGIORNAMENTO del 3/3/2016

Una variante che offre una maggiore elasticità per gli alunni minori di 14 anni è offerta dal progetto concordato tra una scuola secondaria di primo grado della provincia di Fermo, i servizi socio-sanitari e la famiglia con parere favorevole del Garante per l’infanzia e dell’adolescenza della regione Marche.

Nel progetto si prevede che il minore di 14 anni con disabilità su richiesta della famiglia possa uscire accompagnato dal fratello minore di 14 anni con una vigilanza a distanza da parte della scuola sino ad un punto prefissato del percorso verso casa, da dove scatta automaticamente la responsabilità di vigilanza della famiglia.

Il parere positivo del Garante si avvale anche di un interessante parere dell’ USR Lombardia in cui in conclusione è detto:

“Nel caso di famiglie che consentano al figlio il rientro a casa da solo, non può ritenersi ragionevolmente sussistente una volontà di abbandono, quanto piuttosto la volontà di consentire il pieno sviluppo della personalità del minore stesso.”

Tale orientamento, che vale per la famiglia, potrebbe potersi applicare anche alla responsabilità della scuola, anche alla luce di quanto detto sopra sull’evoluzione interpretativa della dottrina e della giurisprudenza sui presupposti della punibilità.


IMPORTANTE AGGIORNAMENTO DEL 12/12/2017

A seguito di un ampio dibatti scaturito nel Paese, il Parlamento con la legge di conversione n° 172/17 ha introdotto il nuovo art. 19 bis nel Decreto Legge n° 148/17 che così recita:

Art. 19-bis. Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”

Il problema era divenuto collettivo per i genitori dei minori di 14 anni (con e senza disabilità) a seguito della recente sentenza n° 21593/17 della Corte di Cassazione che ha ribadito il principio di responsabilità automatica e non delegabile del personale della scuola per l’uscita di alunni di età inferiore ai 14 anni senza la presenza dei genitori o di persone maggiorenni da loro delegate.

Di conseguenza molti dirigenti scolastici hanno diramato in questi due mesi di inizio a.s. 2017/2018 circolari con le quali si invitavano i genitori a provvedere al ritiro dei figli minori degli anni 14 personalmente o tramite maggiorenni da loro delegati (vedi per tutti un esempio di Roma).

A seguito della nuova norma dell’art. 19 bis il problema è superato per i minori di 14 anni, anche con disabilità, essendo sufficiente una dichiarazione autorizzatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.


Alunni maggiori di 14 anni

Per i figli con disabilità maggiori di 14 anni, dal momento che la famiglia stipula con la scuola un Contratto con l’iscrizione dell’alunno, essa, può sottoscrivere l’esonero da responsabilità del Dirigente Scolastico per fare uscire da solo l’alunno al termine delle lezioni.

Il dirigente, per gli alunni con più di 14 anni, non potrebbe opporre un rifiuto basato sul rischio che così facendo egli possa essere incriminato di abbandono di incapace ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, poiché l’autorizzazione scritta del genitore impedisce il configurarsi dell’ipotesi di abbandono da parte del Dirigente Scolastico.

Né il Dirigente potrebbe opporre il rischio di responsabilità civile della scuola ai sensi dell’art. 1218 o dell’art. 2047 del Codice Civile, poiché l’affidamento dell’alunno con disabilità alla scuola, avvenuto con l’iscrizione scolastica, viene accompagnato dall’autorizzazione scritta dei genitori di consentire l’uscita autonoma del figlio ultraquattordicenne.

Pertanto la responsabilità civile della scuola e del Dirigente viene esclusa da questa dichiarazione del genitore.

Si sottolinea che l’ipotesi di abbandono è diversa da quella in cui un genitore imposta per un figlio con disabilità un percorso di autonomia che lo porti ad essere in grado di effettuare da solo commissioni (es.: acquisti sotto casa) e percorsi (ad es. casa-scuola e ritorno).
Infatti dottrina e giurisprudenza concordano sulla circostanza che quando la persona che ha la responsabilità della custodia  (per es. il genitore) ha il “sicuro convincimento che nessun danno potrà verificarsi” non sussistono i presupposti della punibilità (in www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1482).
La stessa risposta, a mio avviso, può darsi ai genitori che chiedono di mandare a scuola o far rientrare a casa dalla scuola i propri figli ultraquattordicenni sugli scuolabus senza la necessità di un accompagnatore e senza la necessità che alla fermata ci sia una persona maggiorenne che prenda in custodia l’alunno per portarlo dentro la scuola o a casa.


OSSERVAZIONI

Si auspica un’applicazione della nuova norma dell’art. 19 bis alla luce dei principi contenuti nelle modifiche al codice civile specie nella rubrica del titolo XII del Libro I che ha sostituito la vecchia titolazione “Forme di tutela degli incapaci” con la nuova titolazione “Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” e più di recente alla luce dei principi dei contenuti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L. n° 18/09. In conclusione l’art. 19 bis va interpretato nel senso che nel concetto di minori degli anni 14 (e indirettamente anche i maggiori degli anni 14) vadano ricompresi anche gli alunni con disabilità; a questa conclusione porta quanto stabilità dalla legge n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità all’art. 2 commi 1, 2 e 3 che si riportano:

“1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”


Vedi anche le schede:
94. Responsabilità ridotta degli insegnanti per la sorveglianza degli studenti (art. 2048 CPC e L. 312/80


Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull’inclusione scolastica
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