Preannuciati dalla notizia pubblicata su questo sito, INPS ha pubblicato con la Circolare n° 23 del 28 gennaio 2025, gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e i relativi limiti di reddito se previsti, per l’anno in corso.
Il punto 4.2 della circolare fornisce le informazioni di interesse per le persone con il riconoscimento di invalidità civile, mentre tutti gli importi per il 2025 sono indicati nell’ Allegato 2 alla circolare, nella Tabella M, da pag. 35, e da pag. 39 (Tab M3) in particolare per i titolari delle seguenti prestazioni:
– Indennità di accompagnamento
per invalidi civili (minori e maggiorenni, 100% di invalidità e necessità di assistenza continua):
€ 542,02
– Pensione di invalidità
(maggiorenni, 100%):
€ 336 x 13 mensilità. Il limite di reddito imponibile ai fini IRPEF per il diritto è pari a € 19.772,50. Il titolare ha inoltre diritto alla maggiorazione sociale di 10,33 di cui all’art. 388/2000, art. 70, comma 6 in caso di reddito inferiore a € 7.137,26 (se coniugato, rileva anche il reddito del coniuge, e il limite è elevato a ). Se coniugato, per il diritto alla maggiorazione il titolare dovrà rispettare anche il limite di € 14.981,46, per il raggiungimento del quale rilevano i redditi di entrambi i coniugi.
Ancora, come stabilito con la legge 126/2020, se il titolare ha un reddito personale inferiore a 9.721,92 ha diritto all’ “incremento al milione” (L. n. 448/2001, art. 38) che può arrivare, nella misura massima, a euro 411,84, determinando in questo caso l’importo complessivo massimo della pensione in € 747,84 x 13 mensilità. Se coniugato, per il diritto alla maggiorazione il titolare dovrà rispettare anche il limite di € 16.724,89, per il raggiungimento del quale rilevano i redditi di entrambi i coniugi.
– Assegno mensile
(maggiorenni, invalidità compresa tra il 74 e il 99%):
€346,33 x 13 mensilità: l’importo comprende la maggiorazione sociale di 10,33 di cui all’art. 388/2000, art. 70, comma 6. Il limite reddituale per il diritto all’assegno è pari a € 5.771,35
– Indennità di frequenza
(minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età che frequentano nido, scuola e/o svolgono terapie continuative presso ASL o centri convenzionati):
€ 346,33 per un massimo di 12 mensilità: l’importo comprende la maggiorazione sociale di 10,33 di cui all’art. 388/2000, art. 70, comma 6 Il limite di reddito è fissato in € 5.771,35.
Gli importi resteranno visibili su questo sito nella scheda dedicata, all’interno dello spazio “Diritti“, “Materiali utili/Schede informative”.
Per chiarimenti o maggiori informazioni contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it
Il lavoro del Telefono D, come di tutti gli uffici AIPD, è parte integrante dell’iniziativa AIPD per tutti, tutti per AIPD, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’Avviso 2/2023 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ex art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017.
