E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 74 del 29 marzo 2022, il decreto 9 febbraio 2022 della Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio delle politiche in favore delle persone con disabilità, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”.
Con l’adozione della direttiva, allegata al decreto, si intende favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del PNRR, consentiranno alle amministrazioni competenti di verificare in tutte le fasi, il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento. Nella direttiva sono descritti:
– il quadro delle disposizioni normative rilevanti – nazionali e internazionali – di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle misure del PNRR,
– i principi-guida da assumere per le decisioni operative e di cui verificare il rispetto nel corso dell’esecuzione di progetti, riforme e misure (accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione, principio di non discriminazione),
– l’indicazione delle procedure di cui tenere conto per la valutazione del grado di inclusività che progetti e misure contribuiranno a incrementare.
E’ inoltre indicato che, nella attuazione del PNRR, le amministrazioni titolari dovranno garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, in linea con quanto già indicato nella direttiva del Ministro della funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017, che dètta le linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di garantire che i processi di coinvolgimento diretti ad assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche siano inclusivi, trasparenti ed efficaci.
L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è chiamato a svolgere una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui saranno declinati i principi richiamati dalla presente direttiva; le amministrazioni dovranno sottoporre all’Osservatorio un “Report previsionale” e, ex post, un “Report conclusivo“, per la cui redazione nello stesso decreto in esame sono indicate le linee guida.