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E’ stato pubblicato dall’INPS il messaggio n° 3495 del 14 ottobre 2021, con il quale l’ente pone fine alle diverse interpretazioni date a quanto stabilito dall’articolo 13 della legge n. 118/1971, in merito al requisito di attività lavorativa svolta dall’intestatario dell’assegno mensile.

Ricordiamo che l’Assegno Mensile per gli invalidi civili (diverso dalla pensione) consta di 13 rate mensili ed è erogato alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni (poi diventa assegno sociale) con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% che non svolgano attività lavorativa; per il 2021 l’importo è di 287,09 euro, il limite di reddito personale è di 4.931,29 euro. (per maggiori informazioni vedi scheda dedicata). Il requisito di inattività lavorativa è dato dall’iscrizione all’Ufficio di Collocamento Speciale e dal certificato di disoccupazione. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 329, 9/7/2002, ha poi stabilito che il requisito dell’incollocazione al lavoro può essere dato anche dalla frequenza scolastica (e INPS con circolare n. 157/2002 ha disposto l’erogazione anche a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento); per il 2021 l’importo è di 287,09 euro, il limite di reddito personale è di 4.931,29 euro. (per maggiori informazioni vedi scheda dedicata)

In realtà il testo dell’art. 13 della legge 118/71 è molto netto:
1. Agli invalidi civili di eta’ compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita’ lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita’ lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e’ concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 (importo poi rivalutato annualmente, ndr) per tredici mensilita’, con le stesse condizioni e modalita’ previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita’ lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e’ tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS.

La questione nasce dal fatto che per un certo periodo è stata considerata al pari dell’inattività lavorativa lo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l’erogazione dell’assegno e non precludesse l’iscrizione al collcamento.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.

Pertano, ritiene INPS, citando le sentenze della Corte di Cassazione n. 17388/2018; n. 18926/2019, lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio.

In merito alla questione e a seguito delle sollecitazioni FISH e FAND;  la ministra Stefani ha reso note due dichiarazioni (una il 19 ottobre, l’altra il 21) con le quali chiede chiarimenti all’INPS e si impegna a superare quella che viene considerata una ingiustizia.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it