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INPS ha pubblicato la circolare n° 116 del 2 ottobre nella quale fornisce indicazioni operative circa la fruizione del cosiddetto “congedo -19” ai genitori, lavoratori dipendenti, i cui figli si trovino nella situazione di quarantena scolastica. Il congedo è, per il momento previsto fino al 31 dicembre 2020 e comunque nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il corrente anno.

Il congedo è stato introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui art. 5 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) prevede la possibilità, per il genitore,  di “svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico” e, nel caso  la prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, la possibilità, per uno solo dei genitori, di astenersi dal lavoro per tutto o parte il periodo di quarantena fruendo del detto congedo.

INPS con la circolare 116, oltre a fornire indicazioni specifiche sulla prestazione e sulle modalità di fruizione, entra nel merito della compatibilità di questa con altre forme di astensione dal lavoro eventualmente utilizzabili nello stesso periodo della quarantena dall’altro genitore (per esempio, se l’altro genitore è: in malattia, maternità/paternità per altro figlio, ferie, aspettativa non retribuita, soggetto fragile, persona con disabilità grave o invalido totale). Di interesse particolare per i genitori che utilizzano i permessi della legge 104/92, al punto 2, lettera f)  specifica:
“È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.”

Per chiarimenti e informazioni contattare il servizio Telefono D alla mail telefonod@aipd.it