Print Friendly, PDF & Email

In merito alle assenze dal lavoro per i lavoratori con handicap, riconosciuto ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92, introdotte con il decreto legge 18/20, poi convertito nella legge 27/20, INPS fornisce indicazioni operative con il Messaggio 2584 del 24 giugno 2020.

Come noto, l’articolo 26 comma 2 del decreto legge 18/20 – convertito nella legge 27/20, ha disposto, per i lavoratori con disabilità, la possibilità di assimilare le assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero nel periodo compreso tra il 17 marzo fino al 30 aprile, poi esteso al 31 luglio 2020. Nel caso di disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92 (come è per tutte le persone con sindrome di Down), è sufficiente che il lavoratore si faccia rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera (non è cioè, per questi lavoratori, necessaria la presenza di una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, richiesta nel caso di certificazione di handicap di cui al comma 1, art. 3, legge 104/92).

INPS precisa che la certificazione del medico curante deve contenere “nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali. Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica“.

Per maggiori informazioni o chiarimenti il servizio Telefono D è a disposizione e può essere contattato alla mail telefonod@aipd.it