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Come noto con  la mensilità di luglio 2022, ai lavoratori dipendenti che rispettano alcuni requisiti, sarà erogato un bonus una tantum di 200 euro, introdotto con il decreto legge 50/2022.

L’articolo 32 del dl, ha stabilito inoltre che il bonus sarà erogato dall’INPS d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 ai “soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro“. (QUI la notizia su questo sito).

Le persone con invalidità civile, titolari delle prestazioni economiche indicate che sono anche lavoratori dipendenti,  stanno ricevendo, come tutti i lavoratori, dal datore la richiesta di compilare un modello per avere erogato il bonus. INPS, come previsto, è intervenuta pubblicando il Messaggio n° 2559 del 24 giugno 2022 “Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore”, nel quale specifica che “ll lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).

Dunque i titolari delle prestazioni di invalidità civile devono indicare che percepiscono tali prestazioni, perchè a loro il bonus sarà erogato d’ufficio dall’INPS e non attraverso il datore di lavoro. Solo chi percepisce esclusivamente l’indennità di accompagnamento  (per la quale la norma non prevede l’erogazione d’ufficio del bonus) dovrà indicare di non percepire le prestazioni e dunque riceverà i 200 euro dal datore di lavoro (vedi Comunicato stampa INPS del 28 luglio 2022)


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it