Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 112, 12 maggio 2021, la legge n° 61 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, “recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, di cui avevamo dato conto su questo sito, con una prima notizia dedicata e poi con quella relativa al successivo messaggio INPS .
Per le misure adottate si rimanda al testo della notizia pubblicata lo scorso 15 marzo.
Le modifiche apportate, di interesse per le famiglie con persone con disabilità, riguardano:
art. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting”):
– è stato inserito il comma 1bis: il diritto di lavorare in modalità agile è esteso anche ai genitori i cui figli presentino “disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 dicembre 2012 (…)“,
– al comma 2, il secondo periodo, esplicitamente rivolto ai genitori di figli con disabilità, è stato sostituito con «Il beneficio di cui al presente comma e’ riconosciuto ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nel testo del dl 30 era indicato l’art. 4, comma 1 della legge 104, ndr) a prescindere dall’eta’ del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 (prima era indicato SARS-Covid19, ndr) del figlio, nonche’ per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura».
Inoltre è aggiunto «Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria».
– al comma 6, rivolto ad alcune categorie specifiche di lavoratori, è modificata la definizione di “gestione separata INPS” per cui ora si intende per questa la «Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,»; inoltre sono estese le categorie che possono accedere alla richiesta “della corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting“, per cui rientrano ora anche i lavoratori «della polizia locale», mentre le parole: «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari» e le parole: «possono scegliere» sono sostituite da «possono chiedere».
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it