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Con Circolare n. 55, 20 aprile 2020, INPS rende noto il nuovo importo dell’onere massimo a suo carico per i periodi di fruizione del congedo straordinario previsto per l’assistenza a familiari con handicap grave (art. 42, comma 5 e ss., del Decreto legislativo n. 151/2001.

Per l’anno in corso, il nuovo valore è pari a € 48.737,86, da ripartirsi, ricordiamo, fra indennità economica e accredito figurativo: l’importo massimo dell’indennizzo sostitutivo dello stipendio ammonta, per il 2020, a € 36.645,00. Ciò significa, molto sinteticamente, che nel caso di stipendio annuo di importo inferiore o pari a € 36.645,00, l’indennizzo dello stesso e i relativi contributi sono coperti totalmente dall’INPS, mentre nel caso di stipendio annuo superiore l’INPS indennizza fino a tale cifra (e il lavoratore percepirà dunque meno del proprio stipendio effettivo).

Per chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Telefono D alla mail telefonod@aipd.it o chiamare al numero di cellulare 351.7308112, attivo in queste settimane di emergenza covid-19 dalle 10.30 alle 12.30.