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Pubblicata la circolare INPS n° 35, 4 marzo 2022, “Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2022”, che contiene al suo interno (punto B.5) le indicazioni circa l’importo massimo erogabile dell’indennità prevista per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo n° 151/2001, fruito per l’assistenza dei familiari con handicap di cui al comma 3, art. 3 della legge n°104/92.

L’importo originale pari a 70 milioni di lire (36.151,98 euro) per il 2001, anno di introduzione del congedo, viene rivalutato annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere ed è ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

Per il 2022 l’importo complessivo è pari a euro 49.663,88, la retribuzione figurativa massima annuale è pari a euro 37.341,00.


Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it