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Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio, l’INPS ribadisce quanto già disposto dalla normativa e chiarito in precedenti circolari* riguardo agli effetti dei periodi di fruizione di congedo straordinario retribuito – di cui all’art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n° 151/2001  – sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, e cioè:

– i periodi di fruizione di congedo straordinario non sono utili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto” (art. 42, comma 5-quinquies, Dlgs. n. 151/2001);
– durante la fruizione, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (art. 42, comma 5ter, Dlgs n. 151/2001): tali sono i ratei della 13^ mensilità ed eventuale 14^ (nonché gratifiche, indennità, premi, ecc.) che dunque sono già corrisposte poiché comprese nel calcolo dell’indennizzo.
L’esplicita previsione indicata nella norma rispetto alla non utilità dei periodi di congedo ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, prosegue l’INPS citando la Ragioneria di Stato, è stata infatti introdotta per evitare una doppia corresponsione delle stesse.

In conclusione, INPS riassume affermando “Durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.

* In particolare le circolari INPS n. 32 del 6 marzo 2012, (al paragrafo 3.4) e n. 64 del 15 marzo 2001.


Per chiarimenti o maggiori informazioni contattare Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it.