Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128/20 (supplemento n. 21) e in vigore dal 19 maggio, il nuovo decreto legge n. 34, 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede per il mese di maggio e le prossime settimane misure a sostegno del Paese, con interventi specifici a favore delle famiglie, in parte estendendo quelle già introdotte dal decreto legge 18/20 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020:
ART. 72: la misura introdotta dall’art. 23 del decreto 18/20 (congedo per i genitori di figli fino a 12 anni di età o, se con disabilità, senza limite di età) è previsto nel nuovo intervento, con la novità che il periodo di astensione è esteso a 30 giorni, (comprensivi però dei 15 già introdotti da marzo, quindi chi avesse utilizzato quei 15 giorni ha diritto a fruire di ulteriori 15 giornate di congedo, chi non li avesse utilizzati ha invece 30 giorni) da utilizzare entro il 21 luglio 2020; il congedo è indennizzato al 50% della retribuzione. Alternativo al congedo confermato il bonus (art. 72, comma 2), previsto nella misura massima di 1200 euro (che arriva fino a 2000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).
ART. 73: il nuovo decreto aumenta anche per maggio e giugno di ulteriori 12 giorni complessivi il permesso mensile (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto (per i soli mesi di marzo e aprile) dall’art. 24 del decreto 18/20, convertito nella legge 27/20.
ART. 74: estesa fino al 31 luglio la possibilità per i lavoratori con disabilità ex comma 3, art. 3 legge 104/92, immunodepressione o esiti da patologie oncologiche, di rimanere a casa e di equiparare tali assenze al ricovero ospedaliero (nel decreto 18/20 la misura era stata introdotta dall’art. 26).
Il TITOLO IV è espressamente dedicato a “Disposizioni per la disabilità e le famiglie” e l’ART. 104 dispone l’incremento delle dotazioni dei:
– Fondo per le non autosufficienze (90 milioni di euro, di cui 20 utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di progetti per la vita indipendente), a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti,
– Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (ex lege 112/2016, 20 milioni di euro)
Viene introdotto il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, finanziato per il 2020 con 40 milioni di euro.
L’ART. 105 prevede per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 150 milioni di euro, di cui una quota riservata per il potenziamento dei centri estivi, servizi socioeducativi e ricreativi, destinati ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, da realizzarsi tra giugno e settembre e progetti per contrastare la povertà educativa ed implementare opportunità culturali ed educative dei minori.
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020 e parte di queste risorse sono destinate, tra gli altri, per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali (ART. 231).
ART. 109 (sostituisce l’art 48 del decreto legge 18/2020) conferma, durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, la possibilità che le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza
Per il Terzo Settore, le misure di particolare rilevanza sono:
- ART. 67 “Incremento Fondo Terzo Settore”, 100 milioni di euro per sostenere le attività volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19.
- ART. 77, estende quanto previsto dall’art. 43 del decreto legge 18/20 (contributi alle imprese) anche agli enti del Terzo Settore.
- ART 125, credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosciuto nella misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 e fino a un massimo di 60.000 euro.
- ART. 246: contributo di 120 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, per gli enti operativi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che svolgano almeno una delle attività previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.