Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°175 del 23 luglio, è entrato in vigore il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche”.
Oltre alle numerose misure introdotte di carattere generale, l’art. 9 è rivolto alla “Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità”. In particolare viene prorogata fino al 31 ottobre 2021 la disposizione di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e cioè la possibilità, per i lavoratori fragili, di lavorare in modalità agile.
Si ricorda la definizione di “lavoratori fragili” è stata introdotta dall’art. 26 del decreto legge 18/20 (“i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sul concetto di fragilità si sono poi espressi, per definire ulteriori chiarimenti, il Ministero del Lavoro con il Ministero della Salute (vedi punto 3 della circolare n° 13 del 4 settembre 2020 , che a sua volta rimanda alla precedente circolare del Ministero della salute 29 aprile 2020).
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