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Convertito, con modificazioni, nella legge n° 126, 13 ottobre 2020, il decreto legge 14 agosto 2020 n° 104, che contiene importanti disposizioni di interesse per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Primo fra tutte quanto indicato nell’art. 15 ” Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati” e cioè l’estensione dell’incremento della pensione di invalidità come disposto con la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020 (si veda su questo la news dedicata alla successiva Circolare operativa INPS n° 107/20).

Ancora:
art. 21bis “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente  per contatti scolastici” (poi inserito anche nel decreto legge 111/2020, e sul quale INPS ha già fornito indicazioni operative con la circolare n°  116/2020). I benefici qui indicati  sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2020.
art. 21ter ” Lavoro agile per genitori con figli con disabilità”, prevede “fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”
art. 26 “Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena”, viene inserito il comma 1bis che, all’art. 26, comma 5, del decreto-legge 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce il comma 2 con:
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero ed e’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, e’ autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
1-quinquies. All’articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto»;
b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».))