A seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute dal servizio AIPD “Telefono D” in merito all’incremento “al milione” della pensione di invalidità civile, proviamo a spiegare in modo semplice un aspetto che spesso genera confusione: la differenza tra il limite reddituale “ufficiale” previsto dalla legge e quello che, nella pratica, risulta effettivamente disponibile.
Il limite “ufficiale”
Per il 2026, il limite di reddito previsto per ottenere l’incremento della pensione di invalidità civile – che ha un importo “base” fisso di € 340,71 – fino a raggiungere “il milione” (oggi € 748,29) è € 9.727,77 annui (v All. 2, Tabella M5, pag. 44 della circolare INPS n. 153/2025).
Molte persone, leggendo questo limite, pensano che sia possibile avere diritto all’incremento:
- percependo la pensione “base” di invalidità civile;
- e avendo altri redditi fino a € 9.727,77 annui.
In realtà, ai fini del calcolo del limite, viene conteggiata anche la stessa pensione di invalidità civile.
Qual è la logica dell’incremento “al milione”
L’idea del legislatore era quella di garantire ai pensionati un reddito minimo complessivo pari, all’epoca, a un milione di lire mensili.
Oggi, attraverso le rivalutazioni annuali, quel valore corrisponde a circa € 748,29.
L’incremento, dunque, serve a integrare pensione e altri redditi del pensionato affinché gli sia assicurato almeno il cosiddetto “milione” al mese.
Proprio per questo, l’incremento – quando spettante – non è uguale per tutti:
- chi non ha altri redditi oltre alle prestazioni di invalidità civile può ricevere l’incremento pieno (€ 321,32 mensili per l’anno 2026)
- invece, se sono presenti altri redditi, l’importo diminuisce progressivamente con l’aumentare dei redditi da considerare per il calcolo, fino ad azzerarsi una volta superato il limite previsto.
Cosa viene conteggiato
Nel calcolo del reddito utile per l’incremento vengono conteggiati, come previsto dalla normativa, anche i redditi esenti dall’IRPEF, con esclusione della sola indennità di accompagnamento.
Dunque, viene conteggiata anche la stessa pensione di invalidità civile “base” (€ 340,71 mensili per un massimo di 13 mensilità annue).
Il limite “reale” nella situazione più comune
Nel caso più frequente, cioè quando la pensione viene percepita per tutte le 13 mensilità dell’anno, quindi, il limite di € 9.727,77 indicato in circolare non è tutto “disponibile” per eventuali altri redditi: il margine reale per eventuali altri redditi si ottiene sottraendo dallo stesso l’importo annuo della pensione base (€ 4.429,23)
In pratica:
- il limite totale resta € 9.727,77;
- ma per il calcolo di questo importo occorre considerare anche la pensione base già percepita (€ 4.429,23 annui).
Di conseguenza, lo spazio realmente disponibile per altri redditi si riduce molto e, nella situazione ordinaria, corrisponde grossomodo all’importo annuo massimo dell’incremento stesso, pari a circa € 5.298,50.
L’incremento, pertanto, non ha un importo fisso uguale per tutti: diminuisce progressivamente con l’aumentare dei redditi considerati nel calcolo, fino ad azzerarsi una volta superato il limite sopra indicato.
Perché l’INPS indica un limite più alto: quando il calcolo può cambiare
La situazione può però essere diversa nei casi in cui la pensione sia stata percepita solo per alcuni mesi dell’anno.
Ad esempio:
- se la pensione viene riconosciuta a metà anno;
- oppure se arretrati o mensilità già spettanti vengono materialmente corrisposti solo nell’anno successivo.
In questi casi, le somme non ancora erogate non entrano nel reddito considerato per quell’anno e può quindi esserci maggiore spazio per altri redditi senza perdere il diritto all’incremento.
Perché si crea tanta confusione
La confusione nasce dal fatto che il limite di € 9.727,77 viene spesso indicato senza spiegare che non è calcolato considerando i soli “redditi aggiuntivi” che una persona può avere oltre alla pensione.
Di conseguenza, si può essere facilmente portati a credere di avere diritto automaticamente all’incremento, salvo poi scoprire che la pensione già percepita “consuma” una parte importante del limite previsto.
Il calcolo
Per chi volesse approfondire, la formula per il calcolo dell’incremento effettivamente spettante è indicata in All. 2, Tabella M5, pag. 44 della circ. INPS n. 153/2025.
In caso di risultato con valore negativo non spetta alcun incremento.
Per maggiori informazioni o chiarimenti si può contattare Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it
Dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026, il lavoro del Telefono D, come di tutti gli uffici AIPD, è parte integrante dell’iniziativa Forma-mentis, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’Avviso 2/2024 a valere sul Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ex art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017.