Come noto, e già ampiamento descritto, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, la cui erogazione avverrà a partire dal 1° marzo, verrano meno altre misure a sostegno della famiglia.
Con la nuova circolare n° 34, 28 febbraio 2022, INPS fornisce le disposizioni, decorrenti dal 1° marzo, relative all’assegno per il nucelo familiare e l’assegno familiare, misure che la normativa ha previsto di sostituire con l’assegno unico universale.
A partire da questa data dunque:
– non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
– continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare e l’Assegno familiare.
All’interno della circolare uno schema esemplificativo:

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di consulenza Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it