Come noto i titolari di prestazioni economiche derivanti da invalidità civile, possono essere sottoposti a visite di revisione con convocazione da parte dell’INPS.
L’ente previdenziale ha pubblicato recentemente il messaggio n° 1835/2021 con il quale, nel fornire ai tecnici INPS indicazioni operative sulle modalità procedurali per la gestione del procedimento di revisione, specifica che “a far data dalla pubblicazione del presente messaggio (6 maggio 2021, ndr) la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione. Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali“.
In precedenza, in caso di assenza a visita di revisione le prestazioni continuavano ad essere erogate, in attesa della nuova valutazione che poteva confermarne il diritto, o revocarlo; nel secondo caso l’INPS procedeva alla “ripetizione” (richiesta di restituzione) degli importi non spettanti. D’ora in poi, invece, si eviterà l’erogazione di somme non dovute e il conseguente recupero delle stesse da parte dell’INPS, cosicché l’interessato non si troverà più – come invece accadeva precedentemente – a dover restituire prestazioni non spettanti, spesso di importo considerevole.
INPS specifica che “per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza. Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione“.
La revoca, a valere dalla data della sospensione, sarà riconosciuta anche nel caso di mancata “provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea“. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.
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