E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n°40 della Gazzetta Ufficiale n° 303 del 30 dicembre 2023, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Riguardo gli interventi relativi alle persone con disabilità, segnaliamo l’istituzione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (art. 1, comma 210), che ha l’obiettivo di “assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilita’ e il sostegno a favore delle persone con disabilità“. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025.
Con l’istituzione del Fondo unico, dal 1° gennaio 2024, sono abrogati (art. 1, comma 212):
– il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, introdotto dall’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
– il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dai commi 179 e 180 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
– il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, introdotto dal comma 254 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
– il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, introdotto dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Resta attivo il “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”, introdotto dall’art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che “viene ridotto di 320.369.969 euro per l’anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” (art. 1, comma 216).
Al Fondo Unico possono essere destinate le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, del fondo istituito dall’articolo 8, comma 1, decreto-legge n.144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, (cioè il contributo straordinario per sostenere l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell’anno 2022 in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità). Tale risorse potranno andare a finanziare iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da a) a h) e cioè:
a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita’ della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonchè per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.
Sulle risorse non utilizzate del citato fondo previsto per il contributo agli enti del Terzo settore, “sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità nonchè la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della fondazione per gli
Special Olympics World Winter Games 2025” (art. 1, comma 211).
Il comma 136 dell’art. 1 ha prorogato le disposizioni relative all’APE Sociale (di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n° 232/2016) per l’anno 2024, innalzando effettivamente il requisito anagrafico, che per l’anno in corso è dunque pari a 63 anni e 5 mesi. Ricordiamo che tale previsione riguarda lavoratori con 30 anni di contributi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, familiari di 1° e 2° grado con disabilità grave e lavoratori con 30 anni di contributi che presentano un grado di invalidità superiore o pari al 74%.
Segnaliamo inoltre, anche se riguarda tutti i genitori di figli fino ai sei anni di età, quanto indicato in merito al congedo parentale nell’art. 1, comma 179 della legge di bilancio:
“All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024 ». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita’ o, in alternativa, di paternita’, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023″.
