INPS ha pubblicato la circolare n° 25, 6 marzo 2023 che fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in materia della pensione anticipata cisiddetta Opzione donna (di cui avevamo dato conto QUI su questo sito).
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal comma 292 dell’art. 1 della legge 197/2022, da quest’anno possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 – ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni -, e siano anche in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
– assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Con la circolare, afferma INPS condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono fornite istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.
In particolare, con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, INPS specifica:
– il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza (si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso appartamento;
– i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi;
– lo status di persona con disabilità grave si considera acquisito alla data dell’accertamento riportata nel verbale o dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore;
– nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per l’individuazione delle patologie invalidanti si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità); l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare INPS n. 155/2010).
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it