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Lo scorso luglio, a seguito della pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2022 n° 105 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, sono state introdotte alcune novità in merito ai permessi della legge 104/1992 e del congedo straordinario, di cui al decreto legislativo 151/2001, oltre che in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Gia l’INPS, con il Messaggio n° 3066 del 4 agosto 2022, e il Messaggio n° 3096 del 5 agosto, aveva fornito le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, e aveva rimandato le indicazioni operative di dettaglio ad una specifica circolare di successiva pubblicazione. (di quanto sopra, vedi la notizia pubblicata su questo sito).

Lo scorso aprile, INPS ha pubblicato la Circolare 39, 4 aprile 2023, nella quale fornisce indicazioni in particolare in merito alle “modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151“. Ricordiamo che tali indicazioni sono rivolte ai soli lavoratori dipendenti del settore privato.

Permessi legge 104 fruibili dai familiari di persone con disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92:
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. A decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione dell’assistito, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
Il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’INPS al richiedente, alla persona oggetto dell’assistenza e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza.

Si ribadisce la non cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001), in quanto benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, diversi ma rispondenti alle medesime finalità di assistenza al familiare in situazione di gravità.

Prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001
Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’art. 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva (sempre a partire dalla data del 13 agosto 2022).
Le eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e solo per prevedere un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001
L’art. 2 del decreto legislativo n. 105/2022, nel sostituire il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ha introdotto il convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all’art. 1, comma 20, della stessa legge n. 76/2016.

Inoltre, il nuovo testo del comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario e che, comunque, deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo richiesto.
Il richiedente deve quindi dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it