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Scheda pubblicata il 01/09/2021 e aggiornata il 01/09/2021


Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nardò, con ordinanza del 6/11/2019, ha archiviato una denuncia penale per omissione d’atti d’ufficio e interruzione di un pubblico servizio nei confronti di un funzionario del Comune promossa da un genitore che non aveva ottenuto accoglimento della richiesta di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per il figlio con disabilità frequentante la scuola.

Il giudice, pur rilevando negligenza da parte del funzionario addetto ha escluso l’esistenza del dolo nel suo comportamento (quindi la sua volontà di creare danno) la cui prova è invece indispensabile per la condanna penale, trattandosi di due reati “dolosi” e non “colposi”. Questa la motivazione dell’archiviazione:

“appare maggiormente plausibile rispetto all’ipotesi accusatoria quella alternativa secondo cui l’indagato ha agito, o meglio non ha agito tempestivamente, per mera negligenza ed, in particolare, con atteggiamento, tipico del burocrate, superficiale, ritenendo erroneamente che la questione fosse di competenza di un altro ente” (l’ASL, n.d.r.).

E’ da sottolineare che il giudice, pur avendo archiviato la denuncia penale del funzionario comunale mancando il suo dolo, ha ribadito che l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione deve essere garantita dal Comune e non dalla ASL.


OSSERVAZIONI

La decisione del giudice è ineccepibile. Essa dimostra, ancora una volta, la bontà dei consigli che quest’Osservatorio rivolge alle famiglie e cioè che, se hanno dei diritti da far valere per la tutela del diritto allo studio dei propri figli, è bene che agiscano immediatamente in sede civile per discriminazione o in sede amministrativa per violazione di legge o eccesso di potere e non immediatamente in sede penale.

Infatti come nel caso di specie, sporgendo denuncia penale, qualora venga ritenuta ammissibile, occorre poi attendere la conclusione del processo penale prima di poter ottenere in concreto il riconoscimento dei diritti violati. Infatti il processo penale è pregiudiziale rispetto a quello civile ed amministrativo. Data la lunghezza dei processi penali, sicuramente una sentenza definitiva, cioè non più appellabile, arriva dopo oltre un anno e, se vi è appello o altri gradi di giudizio, può arrivare anche dopo numerosi anni; ma in tali casi l’alunno ha terminato l’anno scolastico o paradossalmente avrà terminato il ciclo degli studi senza vedere in concreto riconosciuti i propri diritti.

Nel caso invece di archiviazione, come avvenuto nel caso discusso, occorre successivamente agire avanti al giudice civile o amministrativo, sempre attendendo i tempi di analisi da parte del giudice dell’indagine preliminare.

Promuovendo ricorsi ai tribunali civili o amministrativi, invece, nei casi in cui il giudice ravveda il carattere di urgenza e il cosiddetto fumus boni iuris, cioè la presunzione dell’effettiva negazione di un diritto, si può ottenere in pochi giorni un provvedimento di urgenza o una sospensiva che riconoscono subito il diritto violato, in attesa della sentenza definitiva. Questo è un primo vantaggio per le famiglie, oltre al fatto che nei ricorsi civili o amministrativi è possibile ottenere, in caso di soccombenza dell’amministrazione, il risarcimento dei danni materiali e immateriali, oltre alla rifusione delle spese legali sostenute dalle famiglie per promuovere i ricorsi.

Concludendo quindi, nei casi di violazione dei diritti dei propri figli studenti, si invitano le famiglie a promuovere prioritariamente ricorsi al giudice civile o amministrativo, minacciando eventualmente la denuncia penale che però è preferibile promuovere solo dopo che si sia ottenuta più rapidamente giustizia in sede civile o amministrativa.


Vedi anche la scheda normativa n° 310. Indicazioni e diffida per chiedere un aumento delle ore di sostegno o assistenza ad inizio anno


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